Cassazione Penale, Ordinanza n. 05944/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità penale; (2) vizio di motivazione sulla ritenuta illiceità della detenzione della droga, sostenendo in sostanza che i fatti sarebbero stati incompatibili con la destinazione allo spaccio; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; (4) vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione rileva che i primi due motivi mirano a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che le censure sul diniego dell'attenuante e sulla pena attaccano valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua e non illogica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze insistessero su profili di fatto e su una richiesta di diversa lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e comunque ha giudicato manifestamente infondate le censure, perché la sentenza di merito aveva valorizzato elementi sintomatici della detenzione a fini di spaccio: contestuale possesso di cocaina e hashish, suddivisione in dosi singole, rinvenimento di denaro in banconote di piccolo taglio e condotta dell'imputato in un noto luogo di spaccio con breve contatto con due ragazze. È stato inoltre confermato il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. e la determinazione della pena, ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il fatto di detenzione di sostanze stupefacenti in relazione a una condotta ritenuta finalizzata allo spaccio; la Corte non la interpreta nel merito, ma dà atto della condanna già pronunciata
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità/particolare tenuità del fatto, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato perché incompatibile con le concrete modalità della condotta
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una diversa ricostruzione del fatto.
- La detenzione di più tipologie di sostanza stupefacente, la suddivisione in dosi, il possesso di denaro in banconote di piccolo taglio e la collocazione dell'agente in un contesto noto per lo spaccio possono costituire elementi sintomatici idonei a sorreggere la finalità di cessione a terzi e a escludere l'uso personale.
- Il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. è legittimo quando le modalità concrete del fatto escludano il carattere meramente occasionale o di scarsa offensività della condotta.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto degli elementi rilevanti e si è mantenuto entro i limiti del minimo edittale o comunque entro un margine ragionevole, con motivazione non illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili imputabili al ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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