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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05944/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità penale; (2) vizio di motivazione sulla ritenuta illiceità della detenzione della droga, sostenendo in sostanza che i fatti sarebbero stati incompatibili con la destinazione allo spaccio; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; (4) vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione rileva che i primi due motivi mirano a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che le censure sul diniego dell'attenuante e sulla pena attaccano valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua e non illogica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze insistessero su profili di fatto e su una richiesta di diversa lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e comunque ha giudicato manifestamente infondate le censure, perché la sentenza di merito aveva valorizzato elementi sintomatici della detenzione a fini di spaccio: contestuale possesso di cocaina e hashish, suddivisione in dosi singole, rinvenimento di denaro in banconote di piccolo taglio e condotta dell'imputato in un noto luogo di spaccio con breve contatto con due ragazze. È stato inoltre confermato il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. e la determinazione della pena, ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per il fatto di detenzione di sostanze stupefacenti in relazione a una condotta ritenuta finalizzata allo spaccio; la Corte non la interpreta nel merito, ma dà atto della condanna già pronunciata

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità/particolare tenuità del fatto, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato perché incompatibile con le concrete modalità della condotta

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una diversa ricostruzione del fatto.
  • La detenzione di più tipologie di sostanza stupefacente, la suddivisione in dosi, il possesso di denaro in banconote di piccolo taglio e la collocazione dell'agente in un contesto noto per lo spaccio possono costituire elementi sintomatici idonei a sorreggere la finalità di cessione a terzi e a escludere l'uso personale.
  • Il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. è legittimo quando le modalità concrete del fatto escludano il carattere meramente occasionale o di scarsa offensività della condotta.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto degli elementi rilevanti e si è mantenuto entro i limiti del minimo edittale o comunque entro un margine ragionevole, con motivazione non illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili imputabili al ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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