Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento prot. M_D -OMISSIS- REG -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il giorno successivo, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha respinto l'istanza proposta da -OMISSIS- e finalizzata all'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, co. 5, della Legge n. 104/1992; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, anche se non conosciuto, se e in quanto lesivo per il ricorrente, ivi compresa, occorrendo, la Direttiva P001 "Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito" - Ed. 2021, con riserva di presentazione di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202501542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, finalizzata all'assistenza di una familiare disabile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, graduato dell'Esercito Italiano, ha impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva respinto la sua istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992. L'istanza era finalizzata a consentirgli di prestare assistenza alla zia, residente in altra località e affetta da una patologia, in ragione dell'impossibilità della madre del ricorrente, sorella della beneficiaria, di occuparsi della propria congiunta per comprovati problemi di salute. Il ricorso comprendeva anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, occorrendo, la direttiva interna sulle procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito. Nel corso del giudizio il ricorrente aveva ottenuto una tutela cautelare con invito all'Amministrazione a procedere a un nuovo e approfondito riesame.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha rilevato che, in adempimento all'ordinanza cautelare, l'Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento disponendo il trasferimento del ricorrente, con decorrenza 10 febbraio 2026, presso la sede richiesta e l'assegnazione temporanea a un comando del Genio. Tale atto sopravvenuto è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata e idoneo a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dal militare per prestare assistenza a una familiare disabile; la sentenza non esamina nel merito i presupposti sostanziali della pretesa, perché il successivo trasferimento ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e in assenza di opposizioni.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata resa perché l'Amministrazione ha adottato un atto sopravvenuto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento del disposto oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'Amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando la causa è matura per la decisione, le parti sono state sentite e non formulano opposizioni o richieste incompatibili con tale definizione.
  • L'adozione di un atto amministrativo satisfattivo nel corso del giudizio non comporta necessariamente una pronuncia di accoglimento dell'impugnazione originaria: se la pretesa è integralmente soddisfatta, la pronuncia appropriata è la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.