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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15658/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata condannata per il reato di istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2, c.p.) per avere offerto la somma di 2.500 euro a un Appuntato dei Carabinieri il 9 luglio 2015, al fine di indurlo a non compiere l'atto dovuto di sospendere la patente del coniuge risultato positivo all'alcoltest (valori 1,31 g/l e 1,21 g/l). Il Tribunale di Prato aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche motivandole con il movente familiare e l'assenza di precedenti. In appello la difesa ha chiesto il riconoscimento anche dell'attenuante speciale di particolare tenuità (art. 323-bis c.p.), censurando il diniego per presunta violazione del principio "ne bis in idem" sostanziale, perché lo stesso fatto favorevole (movente familiare) sarebbe stato già valutato ai fini delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la motivazione della Corte di appello: non è stata concessa l'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis c.p. perché l'importo offerto (2.500 euro) non è risultato irrisorio rispetto allo stipendio del militare e mancavano ulteriori elementi favorevoli che, insieme al movente familiare, potessero qualificare il fatto come di particolare tenuità. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo. Conseguentemente la condanna (anni 2 e mesi 8 di reclusione) è stata sostanzialmente confermata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. pen.

    Il reato di istigazione alla corruzione è applicato alla condotta consistente nell'offrire denaro a un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; la condotta è stata ritenuta sufficientemente grave per la condanna.

  • art. 323-bis cod. pen.

    L'attenuante della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'esiguità del danno e del vantaggio, delle modalità e delle condizioni concrete: somme non trascurabili e il concreto rischio di corruzione escludono la sua applicazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 conv. L. 18/12/2020 n. 176

    Indica la possibilità di trattare il procedimento con il contraddittorio cartolare; la Corte ha proceduto in tale forma come previsto dalla normativa emergenziale.

  • art. 16 d.l. n. 228/2021

    art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021

    Norma di proroga applicativa del procedimento cartolare citato; citata per la legittimità del rito adottato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma a seguito di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche per un movente "familiare" non esclude automaticamente l'attenuante della particolare tenuità: quest'ultima richiede specifici indici di scarsa offensività (es. entità irrisoria del vantaggio, modalità minime di offensività, assenza di concreto rischio di corruzione).
  • La stessa situazione di fatto può essere valutata per istituti giuridici diversi senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale, ma ciascun istituto richiede l'accertamento dei propri presupposti; non è consentito ottenere doppi benefici sulla base di un unico elemento favorevole quando esso, preso da solo, non soddisfa i requisiti dell'altro istituto.
  • In reati di corruzione/incitamento alla corruzione l'entità del denaro offerto e il concreto rischio di tentazione/opportunità per il pubblico ufficiale sono elementi centrali nella valutazione della gravità e nell'esclusione della tenuità.
  • La motivazione del giudice deve chiarire perché un elemento (es. movente familiare) è stato valorizzato per un istituto e non per un altro, indicando l'assenza o la presenza di ulteriori elementi che giustifichino l'ulteriore beneficio.
  • Le impugnazioni basate su presunte violazioni del "ne bis in idem" sostanziale richiedono la dimostrazione che l'uso dello stesso fatto abbia comportato un doppio vantaggio ingiustificato; è necessario mostrare l'illogicità o la violazione normativa nella valutazione del giudice.

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