Cassazione Penale, Sentenza n. 27955/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore deduce nullità assoluta del giudizio perché, all'udienza del 19/01/2022, nonostante il Tribunale fosse a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato e quindi del suo legittimo impedimento, non fu disposta la traduzione né il rinvio, ma venne comunque incardinato il processo e ammesso il giudizio abbreviato richiesto dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo vero che l'udienza del 19/01/2022 fu affetta da nullità per mancata traduzione dell'imputato detenuto, la successiva udienza del 31/01/2022 si svolse con la traduzione dell'imputato e con la sua esplicita rinuncia a comparire, e la richiesta di giudizio abbreviato fu ribadita dal difensore; di conseguenza la sentenza emessa dopo la regolare udienza successiva non è affetta da invalidità derivata. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha dimostrato il nesso di dipendenza tra l'atto nullo e le attività successive né l'incidenza decisiva della nullità sul compendio probatorio. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 185 cod. proc. pen.
la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo
La norma richiede un nesso di dipendenza tra l'atto nullo e gli atti successivi perché questi ultimi siano invalidati; il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto se necessario e possibile.
Sezioni Unite, sent. n. 7635 del 30/09/2021 (Rv. 282806)
La restrizione dell'imputato... documentata o comunicata al giudice integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento e la traduzione dell'imputato
La Corte ha stabilito che la conoscenza, da parte del giudice, dello stato detentivo costituisce legittimo impedimento: in tal caso il processo va rinviato e il giudice deve attivarsi per assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante.
Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009 (Rv. 243416)
Principio secondo cui chi eccepisce l'invalidità di atti processuali deve dimostrare la loro incidenza decisiva sul giudicato impugnato; l'eccezione generica e senza nesso di dipendenza è inadeguata.
d.lgs./legge n. 150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato prevedendo la procedibilità a querela; la Corte osserva però che la sopravvenienza di tale regime non incide automaticamente sul giudicato sostanziale né sull'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza sulla nullità per mancata traduzione (ex Sez. U. n. 35399/2010 e Sez. 3 n. 9756/2022)
La celebrazione di udienze alle quali l'imputato detenuto non è stato tradotto comporta nullità assoluta degli atti di quella udienza; tuttavia l'effetto invalidante si estende agli atti successivi solo se sussiste dipendenza diretta o se l'imputato non sia stato successivamente messo in condizione di partecipare.
Massime di principio
- Se il giudice è a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato, deve considerarlo un legittimo impedimento e disporre il rinvio e la traduzione, salvo che l'imputato rinunci inequivocabilmente a comparire.
- La nullità per mancata traduzione invalida gli atti della specifica udienza, ma produce effetti invalidanti sulle fasi successive solo se è dimostrabile un nesso di dipendenza tra l'atto nullo e gli atti successivi.
- Chi propone ricorso per nullità processuali ha l'onere di specificare e dimostrare come la nullità abbia inciso in modo decisivo sulla decisione impugnata; deduzioni generiche o astratte sono insufficienti.
- La sanatoria della partecipazione (es. successiva traduzione e rinuncia espressa dell'imputato) rende utilizzabili le attività svolte nella successiva udienza e può eliminare l'effetto invalidante dell'udienza precedente.
- La modifica della procedibilità del reato intervenuta dopo il giudicato (es. art. di legge che rende il reato procedibile a querela) non è di regola idonea a incidere sul 'giudicato sostanziale' e non travolge automaticamente l'inammissibilità di un ricorso.
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