Ordinanza n. 73/2026 - Milano, Sezione 1
in punto accertamento - del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dal ricorrente Pellegrini Alessandro a partire dal 17 febbraio 2025; - del diritto del ricorrente all'ostensione della documentazione specificatamente richiesta nell’istanza del 9 settembre del 2025, comprensiva delle determine di cui ai numeri 3, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, e di tutti i documenti protocollati ivi elencati; e per la condanna dell'Amministrazione resistente - al rilascio della documentazione predetta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., con facoltà per il Tribunale di dettare le relative modalità di adempimento; - al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, da liquidarsi come per legge; - nel caso di denegato accoglimento del presente ricorso, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi su istanze di accesso agli atti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso presentate a partire dal 17 febbraio 2025 e per l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione indicata nell’istanza del 9 settembre 2025. Il Comune resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito con memoria depositata il 14 gennaio 2026 che la controversia dovesse essere trattata dalla sezione staccata di Brescia, poiché il Comune si trova in provincia di Bergamo, rientrante nella relativa circoscrizione territoriale. La questione decisa con l’ordinanza riguarda esclusivamente la tempestività dell’eccezione sulla ripartizione interna delle controversie tra la sede di Milano e la sezione staccata di Brescia.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune. Ha rilevato che l’art. 47, comma 2, c.p.a. impone alla parte diversa dal ricorrente di sollevare la questione della trattazione da parte della sezione staccata entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a. Poiché il ricorso è soggetto al rito camerale e l’art. 87, comma 3, c.p.a. dimezza il termine ordinario di costituzione e deposito, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a. deve essere considerato pari a trenta giorni. L’eccezione, proposta il 14 gennaio 2026 dopo la costituzione del Comune del 10 dicembre 2025, è stata quindi ritenuta irrimediabilmente tardiva. La controversia resta sul ruolo del TAR Lombardia – sede di Milano, I sezione, nonostante la materia dell’accesso riguardi un Comune sito nella circoscrizione della sezione staccata di Brescia. Il fascicolo è stato restituito alla I sezione e l’udienza camerale di merito è stata fissata al 29 aprile 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è proposta con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.; il ricorrente ha chiesto anche l’ordine di rilascio della documentazione entro trenta giorni.
art. 47 c.p.a.
La parte diversa dal ricorrente che ritenga competente la sezione staccata deve sollevare la relativa questione con atto depositato entro il termine previsto dalla disposizione; l’eccezione tardiva non può essere esaminata favorevolmente.
art. 46 c.p.a.
Il termine ordinario di sessanta giorni richiamato per la costituzione e il deposito è il termine rispetto al quale va calcolata la decadenza prevista dall’art. 47, comma 2, c.p.a.
art. 87 c.p.a.
Nel rito camerale il termine di cui all’art. 46, comma 1, c.p.a. è dimezzato; pertanto, ai fini dell’art. 47, comma 2, c.p.a., il termine considerato è di trenta giorni.
art. 23 c.p.a.
Il Comune si è difeso in proprio nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel rito camerale, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a. deve essere dimezzato a trenta giorni ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; tale termine dimezzato rileva anche per il calcolo della tempestività dell’eccezione prevista dall’art. 47, comma 2, c.p.a.
- L’eccezione con cui una parte diversa dal ricorrente chiede che la controversia sia trattata dalla sezione staccata anziché dalla sede del TAR nel capoluogo deve essere proposta entro il termine stabilito dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; la sua proposizione tardiva comporta la definitiva preclusione della relativa contestazione.
- La tardività dell’eccezione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata impedisce di spostare la causa, anche quando la controversia riguardi un’amministrazione territorialmente ricompresa nella circoscrizione della sezione staccata.
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