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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14519/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di appello che aveva confermato, in gran parte, le condanne pronunciate in primo grado per rapine e reati connessi. Le doglianze principali riguardavano: vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto alle dichiarazioni dei testi (in particolare della persona offesa Rapisarda e di altri testimoni), utilizzabilità delle sommarie informazioni rese nelle indagini preliminari, valutazione del riconoscimento fotografico e testimoniali, valutazione e sufficienza degli indizi derivanti da intercettazioni ambientali e da riconoscimenti del timbro vocale rilevati dagli operanti (richiesta di perizia fonica), applicazione della recidiva e del regime delle circostanze attenuanti (generiche e di cui all'art. 62, 1° comma, n. 4 c.p.), nonché contestazioni sull'aggravante dell'uso delle armi e sull'entità del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata esclusivamente nei confronti di Santa Castorina perché il reato è estinto per la morte dell'imputata (certificato di morte). Per gli altri ricorrenti (Giovanni Belfiore, Rosario Campolo, Daniela Rosaria Failla) i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: la Cassazione ha confermato la valutazione di merito della Corte d'Appello in ordine alla utilizzabilità delle prove (riconoscimenti, intercettazioni, rilevazioni GPS, dichiarazioni degli operanti sul riconoscimento delle voci), ha ritenuto non necessario disporre perizia fonica, ha giudicato adeguata la motivazione in punto di esclusione delle circostanze attenuanti e di applicazione della recidiva e ha respinto le censure sulla qualificazione degli elementi indiziari. Per i ricorrenti respinti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma di equità a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sulle questioni di merito; la Corte ha ritenuto che molte dogliane fossero valutazioni critiche non sindacabili se non dimostrando vizi di diritto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sugli indizi. La Corte ha valutato che la somma degli elementi indiziari (intercettazioni, GPS, riconoscimenti fotografici/testimoniali) fosse idonea a formare convincimento dei giudici di merito nei limiti dell'articolo.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante relativa al danno patrimoniale di tenuità. La Corte ha ritenuto che l'entità del danno e il carattere plurioffensivo delle rapine ostassero il riconoscimento automatico di tale attenuante.

  • art. 133 c.p.

    Valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'Appello e la Cassazione hanno giudicato la motivazione del diniego adeguata e sufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione del pagamento di una somma per la Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti soccombenti; la Cassazione ha disposto il versamento di una somma equa.

  • principio giurisprudenziale sulla utilizzabilità delle dichiarazioni degli ufficiali/agentI che riconoscono voci intercettate

    La Corte ha riaffermato l'orientamento per cui, per l'identificazione degli interlocutori in intercettazioni, il giudice può valorizzare il riconoscimento operato dagli agenti senza essere obbligato a disporre una perizia fonica.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato: in caso di decesso l'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria per la posizione di quel singolo imputato.
  • Le censure che impugnano una valutazione di merito (credibilità dei testimoni, valutazione degli indizi, scelta tra ricostruzioni alternative dei fatti) sono difficilmente recepibili in Cassazione se non sono accompagnate da specifici vizi di diritto o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Il riconoscimento della voce operato da investigatori o agenti può essere utilizzato dal giudice senza l'obbligo di disporre una perizia fonica; tuttavia, la difesa dovrebbe chiedere e motivare l'opportunità di una perizia quando esistono fondati elementi di dubbio.
  • La prova basata su un insieme di elementi indiziari (intercettazioni, GPS, riconoscimenti fotografici o testimoniali, riscontri materiali) può essere ritenuta sufficiente se la valutazione complessiva fatta dal giudice di merito risulta logicamente motivata.
  • Le richieste di riconoscimento di attenuanti (generiche o previste da norme specifiche) richiedono al giudice di merito una motivazione concreta; censure generiche sul punto sono inammissibili in Cassazione.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di sommarie informazioni rese nelle indagini preliminari o di riconoscimenti effettuati in fase istruttoria, è necessario mostrare in che modo la loro utilizzazione abbia violato principi di legge o costituito inutilizzabilità per vizio procedurale.

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