Cassazione Civile, Ordinanza n. 08757/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un fallimento agiva in revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. per ottenere l’inefficacia di rimesse solutorie effettuate da una debitrice della fallita sul conto corrente di quest’ultima acceso presso un istituto di credito, per un importo complessivo di euro 224.138,53, nel c.d. periodo sospetto. La banca si difendeva eccependo la decadenza dell’azione ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., sostenendo che il termine triennale dovesse decorrere dalla data di deposito della prima domanda di concordato preventivo presentata dalla società poi fallita, poi dichiarata inammissibile per incompetenza territoriale, in applicazione del principio di consecuzione delle procedure. In appello la banca deduceva, tra l’altro, vizi di motivazione, contraddittorietà, falsa applicazione dell’art. 69-bis l.fall. e omessa pronuncia sulla compensazione. Con il ricorso per cassazione riproponeva tali censure, insistendo sul fatto che la consecuzione sarebbe operante anche tra domande di concordato e che la prima domanda, pur improcedibile o inammissibile, avrebbe dovuto segnare il dies a quo della decadenza; contestava inoltre la retrodatazione della scientia decoctionis e la mancata decisione sull’eccezione di compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che vi era stata confusione tra il comma 1 dell’art. 69-bis l.fall. — che fissa il termine triennale di decadenza per l’esercizio delle azioni revocatorie e decorre dalla dichiarazione di fallimento — e il comma 2, che disciplina invece il periodo sospetto e la sua retrodatazione alla pubblicazione della domanda di concordato. Poiché l’azione era stata proposta entro due anni dall’apertura della procedura, la questione della decadenza era infondata. Le doglianze della banca sono state comunque dichiarate inammissibili perché fondate su un presupposto di diritto errato. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sulla scientia decoctionis, e inammissibile la doglianza di omessa pronuncia, sia per difetto di ritualità sia perché la pretesa sulla compensazione risultava comunque incompatibile con la statuizione di revocabilità. La banca è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
revoca dei pagamenti / rimesse solutorie
Richiamato come base dell’azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore contro le rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto.
art. 69-bis, comma 1, l.fall.
termine triennale di decadenza
Il termine di decadenza per le azioni revocatorie decorre dalla dichiarazione di fallimento, non dalla precedente domanda di concordato; la Corte ha rilevato la confusione tra questo termine e la disciplina del periodo sospetto.
art. 69-bis, comma 2, l.fall.
retroazione del periodo sospetto alla data di iscrizione della domanda di concordato al Registro delle imprese
Serve a individuare a ritroso il periodo sospetto ai fini della revocabilità degli atti, non a fissare il dies a quo del termine di decadenza.
art. 132 c.p.c.
sufficienza e non apparenza della motivazione
Le censure di motivazione sono state respinte perché fondate su una lettura errata della disciplina applicabile e perché la motivazione, correttamente intesa, non era decisiva nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 161 c.p.c.
Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per dedurre nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la questione della compensazione era comunque incompatibile con la decisione di revocabilità ed era stata implicitamente respinta.
art. 384 c.p.c.
correzione della motivazione
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendo ferma la decisione di rigetto dell’eccezione di decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Statuizione consequenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 76 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Massime di principio
- Il termine triennale di decadenza per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla dichiarazione di fallimento e non può essere anticipato alla data di deposito di una precedente domanda di concordato, anche se poi intervenuta una procedura concorsuale minore.
- La disciplina del periodo sospetto e quella della decadenza dall’azione revocatoria hanno funzioni diverse: la retrodatazione del periodo sospetto ex art. 69-bis, comma 2, l.fall. non incide sul dies a quo del termine decadenziale ex comma 1.
- La consecuzione delle procedure non può essere utilizzata per modificare il regime della decadenza quando il giudizio sia stato introdotto entro il termine previsto dalla legge dalla data del fallimento.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non denuncia in modo rituale la nullità della sentenza e, comunque, non sussiste quando la domanda o eccezione debba ritenersi implicitamente respinta perché incompatibile con la decisione adottata.
- Le doglianze di motivazione sono inammissibili quando presuppongono un’erronea ricostruzione della norma applicabile e non colgono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
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