Ordinanza n. 224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1925/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 1925/2024, relativa alla sospensione dal lavoro, alla negazione della retribuzione e alla decurtazione dell'anzianità di servizio conseguenti all'inosservanza dell'obbligo vaccinale
Esito
La controversia
L'appello riguarda la legittimità della serie di atti amministrativi adottati nei confronti di una persona fisica per l'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, con conseguente sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, negazione della retribuzione e decurtazione dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione. I motivi d'appello investono questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, da ultimo con il parere n. 563 del 12 giugno 2025, nell'ambito della causa C-522/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d'appello. Rilevata la pendenza davanti alla CGUE della questione pregiudiziale europea specificamente rilevante per il giudizio, ha disposto la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., richiamando l'Adunanza plenaria n. 4/2024. Il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione dell'udienza, presentata dalla parte più diligente entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulla questione rimessa con il parere n. 563/2025. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44
Prevede l'obbligo vaccinale la cui inosservanza ha costituito il presupposto delle misure amministrative contro la parte ricorrente in primo grado.
art. 267 TFUE
Costituisce la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativo alle questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione.
art. 295 c.p.c.
È stato applicato quale fondamento della sospensione impropria del giudizio, in ragione della pendenza della questione pregiudiziale europea rilevante.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone la prosecuzione del giudizio mediante domanda di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio indicato nell'ordinanza.
art. 98 c.p.a.
È richiamato nel contesto del giudizio d'appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di interpretazione o compatibilità del diritto dell'Unione europea già sottoposta alla Corte di giustizia in un diverso procedimento, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ove sussista una concreta rilevanza della questione pregiudiziale per la causa sospesa.
- La sospensione impropria non definisce la controversia nel merito; una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale, il giudizio deve essere proseguito mediante domanda di fissazione dell'udienza da presentare entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della decisione europea.
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