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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25278/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale (testo indica Torino) che aveva loro applicato, su richiesta concorde, la pena di 1 anno e 10 mesi per il reato di cui agli artt. 110 e 497-bis c.p.; Crisai deduceva la violazione dell'art. 448, comma 2, c.p.p. per mancata verifica della congruità della pena; Parente deduceva violazioni formali e di motivazione (artt. 240 c.p., 125, 129, 448 comma 2-bis, 546 lett. e) c.p.p.) sostenendo omissioni in ordine a cause di proscioglimento e alla confisca, non prevista nell'accordo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Crisai, la pena risultava legale e nei limiti dell'ordinamento (calcolo della pena base, aumento per continuazione, riduzione per il rito), per cui la censura sui parametri di quantificazione non rientra nelle ipotesi di ammissibilità del ricorso in cassazione avverso patteggiamento. Quanto a Parente, la Corte ricorda che la confisca obbligatoria dei documenti prodotti dal reato deve essere disposta con la sentenza di patteggiamento anche se non parte dell'accordo; tuttavia le censure proposte non rientrano nelle limitate ipotesi di impugnabilità previste dall'art. 448 c. 2-bis, pertanto il ricorso è inammissibile. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza di patteggiamento recepisce l'accordo e può disporre misure come la confisca quando previste dalla legge.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento alle ipotesi tassative indicate; la Corte ne applica la restrizione per dichiarare inammissibili censure non espressamente contemplate.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente in reato: norma sostanziale richiamata per la qualificazione del fatto.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Reato contestato (contraffazione di documenti o simile): riferimento alla fattispecie sostanziale per la determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per determinazione della pena: la Corte indica che le contestazioni sulla quantificazione della pena non configurano di per sé illegittimità della pena ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di proscioglimento: la Corte afferma che la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è impugnabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento salvo le ipotesi previste dall'art. 448 c. 2-bis.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: la Corte ricorda che la confisca obbligatoria di cose o documenti costituenti prodotto del reato deve essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in cassazione dei motivi svolti contro sentenze di patteggiamento; i motivi devono essere enunciati nei limiti previsti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocati dai ricorrenti; la Corte valuta la loro rilevanza alla luce dell'art. 448 c. 2-bis.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma citata dai ricorrenti a titolo di vizio processuale; la Corte non ritiene che la censura rientri nelle ipotesi ammissibili contro il patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare i ricorrenti.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., limitando le ipotesi di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; la Corte si richiama a tale restrizione per escludere l'ammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è molto limitato: è ammissibile principalmente se si deduce l'illegalità della pena intesa come sanzione non prevista o eccedente i limiti legali, o nei casi tassativamente indicati dall'art. 448 c. 2-bis c.p.p.
  • Contestazioni sulla congruità numerica della pena (parametri di cui all'art. 133 c.p.) di norma non sono idonee a rendere ammissibile il ricorso avverso patteggiamento, se non quando la pena sia manifestamente illegale o eccedente i limiti di legge.
  • La confisca obbligatoria delle cose o documenti che costituiscono prodotto del reato deve essere disposta nella sentenza di patteggiamento anche se non prevista nell'accordo tra le parti; tuttavia la mancata statuizione sulla confisca integra un profilo di illegittimità solo nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza e dall'art. 448 c. 2-bis.
  • Le censure relative alla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono, dopo la riforma del 2017, difficilmente ammissibili in cassazione contro sentenze di patteggiamento, salvo le specifiche ipotesi indicate dalla norma.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; prima di proporre ricorso contro un patteggiamento è quindi prudente valutare attentamente l'ammissibilità delle censure.

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