Sentenza del 13/02/2017 n. 1267 - Comm. Trib. Prov. Milano
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - Diniego autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'asserita violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto fiscale, in relazione a un diniego di autotutela. Il principio enunciato distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i tributi armonizzati l'Amministrazione finanziaria è soggetta a un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione può determinare l'invalidità dell'atto; per i tributi non armonizzati, invece, non esiste nell'ordinamento nazionale un analogo obbligo generale, salvo che una specifica disposizione di legge lo preveda.
La decisione
Dal solo principio riportato non è possibile ricostruire il dispositivo concreto della sentenza né sapere se il ricorso sia stato accolto o respinto. La regola applicata è che, nell'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, il contraddittorio è obbligatorio soltanto per i periodi d'imposta dal 2009 in avanti. Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa applicabile ratione temporis, la mancata instaurazione del contraddittorio per tributi non armonizzati non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
Norme richiamate
Art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
Prevede il contraddittorio nell'ambito dell'accertamento sintetico; secondo il principio riportato, tale obbligo opera soltanto a partire dal periodo d'imposta 2009.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati
Per i tributi armonizzati sussiste un obbligo generale di contraddittorio, derivante dai principi dell'ordinamento dell'Unione europea; la sua violazione può comportare l'invalidità dell'atto, secondo le condizioni previste dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Occorre distinguere preliminarmente tra tributi armonizzati e non armonizzati: la tutela del contraddittorio è generalmente più ampia per i primi.
- Per i tributi non armonizzati il contribuente non può invocare automaticamente un obbligo generale di contraddittorio; deve individuare una specifica norma nazionale che lo imponga.
- La verifica del periodo d'imposta è essenziale: nel caso dell'accertamento sintetico, l'obbligo previsto dall'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973 opera, secondo il principio indicato, solo dal 2009.
- La mancata instaurazione del contraddittorio non determina necessariamente l'invalidità dell'atto: l'effetto invalidante dipende dalla natura del tributo, dalla specifica disciplina applicabile e dalla fase procedimentale interessata.
- Il diniego di autotutela, di regola, non riapre automaticamente i termini o il merito dell'accertamento; la sua impugnabilità e gli effetti devono essere valutati alla luce della disciplina dell'autotutela e dei vizi concretamente dedotti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →