Cassazione Penale, Ordinanza n. 21739/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha confermato implicitamente la valutazione di responsabilità resa nei gradi di merito per il reato di rapina aggravata, ritenendo non scrutinabili o infondati i motivi dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina aggravata. Nel primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito fosse errata e che fosse da preferire la versione difensiva. Nel secondo motivo denunciava travisamento della prova, in particolare con riferimento alla deposizione di una teste, assumendo che l’errata lettura di tale elemento avesse inciso sulla decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua e logica, privo di specificità e di effettivo confronto con le ragioni del decisum. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il travisamento della prova rileva solo se l’errore è decisivo e idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio; nel caso concreto, il preteso travisamento non incideva sulla linearità e logicità del nucleo argomentativo della sentenza impugnata, tenuto conto anche dei limiti della doppia conforme.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Richiamato solo come reato oggetto della conferma di responsabilità; la sentenza non sviluppa interpretazioni sostanziali sulla fattispecie, ma conferma la tenuta della decisione di merito sulla rapina aggravata.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre, senza un effettivo confronto critico, censure già esaminate e disattese in appello, poiché difettano di specificità.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante solo quando l’errore denunciato abbia carattere decisivo e sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio posto a base della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, soprattutto in presenza di doppia conforme, non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del merito o una diversa lettura del compendio probatorio, se la motivazione di merito è congrua, logica e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →