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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06132/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: (1) violazione del diritto di difesa (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.): il difensore di fiducia si era astenuto dalle udienze per adesione allo sciopero e non era stato informato del rinvio; inoltre il difensore avrebbe ricevuto informazioni errate dalla cancelleria, con conseguente pregiudizio perché non furono citati testi a discarico e non poté svolgersi attività difensiva; (2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): la Corte d'appello avrebbe errato nel calcolo dei ricavi/profitti derivanti dalla vendita di un complesso immobiliare, non tenendo conto che parte del prezzo era stata usata per estinguere debiti bancari (incidenza sulle passività e sul reddito imponibile), con conseguente errore nella determinazione del profitto soggetto a confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, essendo il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, anch'egli aderente all'astensione, l'avviso orale a costui sulla data di rinvio fosse sufficiente (art. 97, comma 4, c.p.p.); non sussisteva obbligo della cancelleria di comunicare la nuova data al difensore di fiducia assente, e le informazioni assunte presso la cancelleria erano relative ad altro giudizio e irrilevanti; la revoca dell'ammissione dei testi e il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria erano corretti, essendo la mancata comparizione del difensore ingiustificata e la richiesta generica. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la logica della ricostruzione della Corte d'appello, fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza che hanno rilevato la compravendita per euro 2.050.000,00 e l'accollo di mutui per euro 1.300.000,00, senza che ciò incidesse sui ricavi societari; il ricorrente non ha chiarito né documentato come i debiti avrebbero inciso sui ricavi o sul reddito d'impresa né illustrato la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La condanna di merito (sentenza del Tribunale di Roma del 11/3/2019: 1 anno e 6 mesi per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12, pubblicazione della sentenza e confisca del profitto pari a euro 563.750,00) è stata quindi confermata implicitamente per essere divenuta definitivo per effetto del rigetto dell'impugnazione in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale sul reato tributario contestato; la sentenza di merito ha applicato tale norma per la condanna

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede le pene accessorie applicate insieme alla condanna per il reato tributario

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente il gravame per vizio di diritto (es. lesione del diritto di difesa); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente la censura per vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei necessari elementi probatori

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Il difensore sostituto, nominato in udienza, esercita tutti i diritti della difesa; pertanto l'avviso orale al sostituto è sufficiente e non obbliga la cancelleria a comunicare separatamente la nuova data al difensore assente

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata nella censura relativa a lesione del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità o la violazione contestata

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato nel caso concreto

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie processuali

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un giusto processo secondo la Convenzione europea; richiamato nella censura, ma la Corte ha ritenuto la tutela rispettata

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione (spese e importo da versare alla Cassa delle Ammende); la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000,00

Massime di principio

  • Se il difensore di fiducia aderisce a un'astensione e non compara, e il difensore d'ufficio nominato in sua sostituzione dichiara anch'egli di aderire all'astensione, l'avviso orale dato al difensore sostituto sulla data di rinvio è sufficiente: non sussiste obbligo di comunicare la nuova data al difensore assente da parte della cancelleria.
  • Informazioni assunte informalmente presso la cancelleria vanno verificate: notizie relative ad altri procedimenti sono irrilevanti e non possono fondare una lamentela se la documentazione dimostra che erano riferite ad un diverso giudizio.
  • La decadenza dall'ammissione dei testi e il rigetto di richieste istruttorie per mancata comparizione del difensore sono legittimi quando l'assenza non è giustificata e le richieste per la rinnovazione risultano genericamente formulate senza illustrare l'indispensabilità delle prove.
  • In materia di determinazione del profitto e confisca in reati tributari, il semplice richiamo all'esistenza di debiti non è sufficiente a ridurre i ricavi o il reddito imponibile: è necessario documentare in modo concreto la situazione patrimoniale e finanziaria e spiegare contabilmente l'incidenza delle passività sul risultato imponibile.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati secondo i limiti dell'art. 606 c.p.p.; censure generiche sulla motivazione o prive di elementi probatori concreti sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati e a rendere il ricorso inammissibile.
  • L'inammissibilità originaria del ricorso preclude la valutazione di eventi sopravvenuti (es. prescrizione o estinzione del reato) rispetto alla decisione impugnata, poiché impedisce la costituzione del rapporto di impugnazione davanti alla Corte di legittimità.

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