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Sentenza

Sentenza del 10/01/2024 n. 1030 - Corte di Cassazione

Carattere devolutivo dell'appello - Deduzioni in contrapposizione. - Mera riproposizione motivi del ricorso - Insufficienza - Censure alla sentenza impugnata - Necessitano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verteva sull'inammissibilità dell'appello proposto dalla società contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione per imposte ipotecarie e catastali (annualità 2008). La CTR aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame ritenendo che l'atto di appello non contenesse l'articolazione dei motivi specifici di impugnazione, essendosi la contribuente limitata a richiamare le doglianze già svolte in primo grado senza esporle o elencarle in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado; inoltre la contribuente aveva depositato memorie illustrative con nuove censure e perizie a ridosso dell'udienza senza regolare notificazione. La società ha poi chiesto la revocazione della sentenza di appello per presunto errore revocatorio e, infine, ha proposto ricorso per cassazione contro le sentenze che avevano respinto la revocazione e dichiarato l'inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che: a) l'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione che, almeno implicitamente ma in modo inequivoco, contrapponendosi alle argomentazioni del giudice di primo grado, consentano al giudice d'appello di comprendere le doglianze; b) la mera riproposizione sterile delle stesse difese del ricorso introduttivo, priva di una chiara contrapposizione alla motivazione di primo grado e di una esposizione intellegibile, determina l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992; c) le memorie illustrative non possono introdurre nuovi motivi e il deposito intempestivo e non notificato di relazioni non supplisce alla carenza di specificazione dei motivi; d) l'istanza di revocazione richiede un errore di fatto manifesto e incontestabile così definito dall'art. 395 n. 4 c.p.c.; non essendo stato dimostrato un errore di quella natura (la CTR aveva effettuato valutazioni interpretative e di merito), la revocazione è stata respinta. Sono state altresì liquidate spese e contributo unificato a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione; la Corte interpreta la norma nel senso che le ragioni di censura devono essere ricavabili, anche per implicito, dall'atto di gravame in termini inequivoci e devono contraporsi alle argomentazioni del giudice di primo grado; la mera elencazione sintetica o la documentazione allegata senza spiegazione non soddisfano il requisito.

  • art. 60 d.lgs. n. 546/1992

    Riferita alla disciplina delle memorie illustrative e delle limitazioni all'introduzione di nuovi motivi in appello; la Corte ricorda che le memorie servono a sviluppare motivi già dedotti e non a proporne di nuovi.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella prospettazione dei principi processuali del rito tributario; impatto sulla valutazione dell'ammissibilità e del contenuto degli atti processuali.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce il termine per il deposito delle memorie illustrative (dieci giorni prima dell'udienza); la Corte osserva che il deposito oltre il termine e senza notifica non può supplire alla carenza dei motivi d'appello e non può introdurre nuovi motivi.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    disciplina i motivi aggiunti in primo grado; la Corte richiama il divieto di ampliare la domanda o introdurre nuovi motivi in fase successiva salvo casi tassativi.

  • art. 395, nn. 1 e 4, c.p.c. (errore di revocazione)

    Definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione: deve trattarsi di errore di percezione o svista tale da aver indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; la Corte ha affermato che non rientrano in questa fattispecie le errate valutazioni o interpretazioni di carattere giudiziale.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    Collega la sospensione del termine per impugnare alla non manifesta infondatezza della revocazione; citato per illustrare le garanzie procedurali nel giudizio di revocazione e cassazione.

  • art. 7 legge 212/2000

    Richiamato tra le presunte violazioni contestate dalla contribuente (carenza di motivazione degli atti dell'Amministrazione); la Corte non entra nel merito sostanziale perché ha giudicato l'appello inammissibile per vizi processuali.

  • art. 3 legge 241/1990 e art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    Norme sulla trasparenza e motivazione degli atti amministrativi citate dalla contribuente come carenze dell'avviso, ma non valutate nel merito a causa dell'inammissibilità dell'appello.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater), come modificato dalla legge n. 228/2012

    Riferito al contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi riuniti.

  • art. 14 disp. prel. cod. civ.

    Richiama il principio di interpretazione conforme e la necessità di consentire l'effettività del sindacato quando nell'atto sia espressa la volontà di contestare la decisione; la Corte lo utilizza per bilanciare il requisito di specificità con la tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno ma richiede che i motivi siano esposti in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado; la semplice riproposizione delle stesse ragioni è valida solo se, interpretando l'atto nel suo complesso, le doglianze risultino chiaramente individuabili e contrapposte alle motivazioni della sentenza impugnata.
  • Le memorie illustrative servono a sviluppare motivi già dedotti e non possono introdurre nuovi motivi di impugnazione né modificare il "thema decidendum"; il deposito oltre i termini o senza notificazione non supplisce alla carenza di motivazione dell'atto di gravame.
  • La produzione in appello di documentazione contabile o perizie, se non esplicitamente collegata e valorizzata nell'atto di impugnazione, non può sostituire l'obbligo di indicare i motivi specifici dell'appello: i documenti devono essere accompagnati da un'argomentazione che ne indichi la rilevanza.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) richiede un errore manifesto e incontestabile deducibile dal raffronto tra sentenza e atti; non sono rivedibili con la revocazione le valutazioni interpretative o le valutazioni di merito compiute dal giudice.
  • Se la controparte ha specificamente contestato la genericità dell'appello, tale censura costituisce punto controverso e rafforza la posizione del giudice che dichiara l'inammissibilità quando i motivi non risultano sufficientemente chiari.

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