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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29275/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di una società in liquidazione per l’asserita erronea contabilizzazione di costi riferibili a un ramo d’azienda ceduto in locazione a terzi e per costi contabilizzati in eccedenza rispetto al dovuto. In appello l’Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado favorevole alla società. In cassazione la società ha proposto sette motivi: con il primo ha contestato l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione; con il secondo ha denunciato motivazione apparente e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; con il terzo ha censurato la motivazione dell’avviso per contraddittorietà; con il quarto ha dedotto l’erronea applicazione delle regole TUIR su ricavi e deducibilità delle perdite su crediti; con il quinto ha lamentato omesso esame di fatti decisivi relativi al vantaggio economico della rinuncia ai crediti e all’esercizio di attività d’impresa; con il sesto ha invocato la nullità per mancato processo verbale di constatazione e difetto di contraddittorio ex Statuto del contribuente; con il settimo ha contestato l’assoggettamento a IVA di corrispettivi non pagati.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il secondo motivo: ha ritenuto corretto il dispositivo della sentenza di merito nella parte in cui escludeva la necessità del contraddittorio preventivo per IRES e IRAP, e per l’IVA ha osservato che, pur essendo il contraddittorio astrattamente dovuto per i tributi armonizzati, la società non aveva allegato concrete ragioni difensive (mancava la prova di resistenza). Tuttavia ha ravvisato un vizio di motivazione apparente nella sentenza della CTR, che si era limitata ad aderire alla tesi dell’Ufficio senza esporne le ragioni di fatto e di diritto. Per questo ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati assorbiti/sopravvenuti inammissibili per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la tempestività della notifica dell’atto introduttivo o dell’appello può essere dimostrata anche tramite l’avviso di ricevimento, purché questo rechi in modo idoneo la data di spedizione; la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina di per sé l’inammissibilità.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione ai requisiti dell’appello tributario e alla sua ammissibilità.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e percepibile; una motivazione solo apparente integra nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle questioni devolute; il vizio è evocato insieme alla motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se priva della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 12, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale operano per gli accessi e verifiche presso i locali del contribuente; non si applicano alle verifiche c.d. a tavolino. Per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente indica le difese concrete che avrebbe potuto far valere.

  • art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4

    È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della necessità di un processo verbale di constatazione, ma la Corte esclude che ciò sia sempre necessario.

  • art. 101, commi 1 e 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato dal ricorrente per contestare la mancata rilevanza di ricavi e la deducibilità della perdita su crediti, ma tali censure restano assorbite.

  • art. 109, commi 1 e 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato dal ricorrente per contestare la deduzione dei costi e la rilevanza dei canoni non incassati; la Corte non esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato insieme all’art. 7 dello Statuto del contribuente per censurare la motivazione dell’accertamento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per i motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per i vizi processuali e di nullità della sentenza dedotti nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato per l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte, pur ritenendo errata la motivazione della CTR sul contraddittorio, ne corregge la ratio giuridica senza necessità di accoglimento sul punto del dispositivo.

  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato per contestare l’assoggettamento a IVA di corrispettivi non pagati.

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato per la disciplina del momento impositivo IVA.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato dal ricorrente nel censurare la pretesa IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell’atto notificato a mezzo posta non determina automaticamente l’inammissibilità, se dall’avviso di ricevimento risulta in modo idoneo la data di spedizione e quindi la tempestività della notifica.
  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando l’adesione alla tesi di una parte non sia accompagnata dall’esposizione, sia pure sintetica, delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione.
  • Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale previste dallo Statuto del contribuente operano per gli accertamenti eseguiti presso la sede del contribuente; non si estendono automaticamente alle verifiche a tavolino.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo specifica previsione normativa.
  • Per i tributi armonizzati il contraddittorio preventivo è in linea di principio dovuto, ma il contribuente che lo invoca deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere, dimostrando la non pretestuosità della doglianza.
  • La mancanza di un processo verbale di constatazione non comporta di per sé nullità dell’accertamento, poiché l’attività di verifica può essere svolta con modalità diverse dall’accesso presso i locali dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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