Cassazione Penale, Sentenza n. 28831/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per avere occupato alle proprie dipendenze una lavoratrice priva di permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 520 e 522 c.p.p. per la modifica dell’imputazione avvenuta in dibattimento, sostenendo che non si trattasse di un mero refuso e che la notifica del verbale non fosse sufficiente a garantire il diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 520 c.p.p. per non avere potuto scegliere sin dall’inizio la strategia difensiva, essendo il processo originato da opposizione a decreto penale; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla prova della titolarità dell’esercizio commerciale, lamentando che la Corte avesse fondato l’affermazione di responsabilità sulla sola testimonianza dell’operante e avesse impropriamente addossato alla difesa l’onere di produrre una visura camerale; 4) carenza di motivazione rispetto alle censure già formulate in appello; 5) omessa risposta sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi di ricorso, reputando corretta la modifica dell’imputazione perché sostanzialmente un refuso, comunque conosciuta dall’imputato e non tempestivamente contestata, e ha ritenuto congrua la motivazione sulla titolarità dell’esercizio e sulla responsabilità. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Ne è derivato l’annullamento con rinvio limitatamente alla verifica della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio a una diversa sezione della Corte di appello di Salerno. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice contestata per l’impiego di lavoratore privo di permesso di soggiorno; il giudizio di rinvio riguarda solo la possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 520 c.p.p.
la modifica dell’imputazione in dibattimento è stata ritenuta legittima perché conosciuta dall’imputato e non tempestivamente contestata.
art. 522 c.p.p.
non vi è stata violazione perché il fatto giudicato è stato ritenuto il medesimo di quello contestato, nonostante l’errore materiale nella formulazione del capo.
art. 24 Cost.
invocato dalla difesa a tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso una concreta lesione.
art. 111 Cost.
invocato dalla difesa; la Corte ha escluso un pregiudizio al contraddittorio e alle garanzie processuali.
art. 519 c.p.p.
richiamato per affermare che l’imputato avrebbe potuto chiedere un rito alternativo anche dopo la modifica dell’imputazione.
d.lgs. n. 150 del 2022
menzionato in relazione alla modifica dell’art. 519 c.p.p. e alla possibilità di accesso ai riti alternativi.
art. 131-bis c.p.
la Corte ha rilevato l’assenza totale di motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto, imponendo l’annullamento con rinvio limitatamente a tale punto.
art. 651-bis c.p.
richiamato per sottolineare che l’annullamento limitato alla sola causa di non punibilità lascia ferma l’accertata sussistenza del fatto e della responsabilità.
Massime di principio
- La modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento non determina nullità rilevante se l’errore è meramente materiale, il fatto rimane identico a quello originariamente contestato e l’imputato ha avuto concreta conoscenza della variazione senza eccepirla tempestivamente.
- La dedotta lesione del diritto di difesa va valutata in concreto: non basta l’astratta variazione formale dell’imputazione, occorre un effettivo pregiudizio alle prerogative difensive, altrimenti la censura è infondata.
- Quando la responsabilità sia fondata su accertamenti svolti dagli operanti e su ulteriori elementi oggettivi coerenti, la motivazione di merito è insindacabile in cassazione se non presenta evidenti vizi logici.
- Non vi è inversione dell’onere della prova se il giudice si limita a rilevare l’assenza di elementi difensivi idonei a incrinare un quadro probatorio già acquisito dall’accusa; resta però fermo che l’accusa deve prima offrire prova sufficiente del fatto contestato.
- La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. esige una specifica e autonoma motivazione del giudice di merito; la totale omissione di tale esame integra vizio deducibile in cassazione e comporta annullamento con rinvio limitatamente a quel punto.
- L’annullamento con rinvio circoscritto alla verifica della particolare tenuità del fatto non consente al giudice di rinvio di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, restando ferma la definitività dell’accertamento sul fatto e sulla responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →