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Sentenza

Sentenza n. 9817/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 47054 inoltrata dalla ricorrente in data 15.10.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202603870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 15 ottobre 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, sostenendo che l’amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre il termine normativamente previsto. In particolare, ha richiamato l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il quale impone all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il Tribunale gli ha ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, stabilendo che, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell’interessata, provveda entro i successivi 180 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di riconoscimento.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e di concludere il procedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando, da un lato, sussiste un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e, dall’altro, l’amministrazione rimane inerte oltre il termine previsto dalla legge.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando il termine per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento finale, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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