Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 03 del 06-02-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2008, i minimali di retribuzione, i massimali contributivi e le aliquote applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, sulla base della variazione ISTAT dell’indice FOI pari all’1,7%. Vengono indicati il minimale giornaliero generale, la retribuzione minima oraria per i part-time, i massimali annui e giornalieri per le diverse categorie di assicurati, nonché le misure del contributo di solidarietà e dell’aliquota aggiuntiva. Sono inoltre riepilogate le aliquote contributive per ciascuna categoria, incluse le maggiorazioni per tersicorei e ballerini e la conferma dell’aliquota per le assunzioni agevolate.

Determinazione dei valori contributivi 2008 per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Determinazione dei valori contributivi 2008 per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

La circolare aggiorna per l’anno 2008 i valori contributivi applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, tenendo conto della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all’1,7%. Il documento riepiloga i minimali di retribuzione, i massimali contributivi, le aliquote e le principali regole di calcolo per l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama, in particolare, le disposizioni che disciplinano la rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e la base imponibile contributiva. Vengono citati:

  • l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, che prevede la rivalutazione annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera;
  • l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti retributivi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • l’art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che chiarisce il criterio da applicare in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria;
  • l’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989, che fissa il limite minimo di retribuzione giornaliera in misura non inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

Minimale di retribuzione giornaliera e retribuzione minima oraria

Per il 2008, il minimale di retribuzione giornaliera per l’assolvimento degli obblighi contributivi nei settori di competenza ENPALS è pari a 42,14 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione vigente al 1° gennaio 2008, indicato in 443,56 euro mensili.

La circolare precisa che i datori di lavoro devono applicare tali minimali solo quando essi risultano superiori alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero per i giorni di lavoro settimanali previsti dai contratti collettivi a tempo pieno e dividendo il prodotto per le ore settimanali previste dagli stessi accordi. A titolo esemplificativo, in presenza di 5 giornate lavorative e 40 ore settimanali, la paga oraria minima è pari a 5,27 euro.

Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell’1,7%, è pari a 88.669,00 euro.

Su tale categoria si applicano inoltre:

  • il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997, nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente 88.669,00 euro;
  • l’aliquota aggiuntiva prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, pari all’1% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente 40.765,00 euro e fino al massimale annuo imponibile di 88.669,00 euro.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 646,40 euro.

La circolare dettaglia le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali imponibili e giorni di contribuzione accreditati:

  • da 646,41 a 1.292,80 euro: massimale imponibile 646,40 euro, 1 giorno;
  • da 1.292,81 a 3.232,00 euro: massimale imponibile 1.292,80 euro, 2 giorni;
  • da 3.232,01 a 5.171,20 euro: massimale imponibile 1.939,20 euro, 3 giorni;
  • da 5.171,21 a 7.110,40 euro: massimale imponibile 2.585,60 euro, 4 giorni;
  • da 7.110,41 a 9.049,60 euro: massimale imponibile 3.232,00 euro, 5 giorni;
  • da 9.049,61 a 11.635,20 euro: massimale imponibile 3.878,40 euro, 6 giorni;
  • da 11.635,21 a 14.220,80 euro: massimale imponibile 4.524,80 euro, 7 giorni;
  • da 14.220,81 euro in poi: massimale imponibile 5.171,20 euro, 8 giorni.

Per questa categoria:

  • il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di fascia;
  • l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 130,66 euro e fino al massimale di fascia.

Sportivi professionisti: massimali e contributi

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 88.669,00 euro.

Per tale categoria:

  • il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, è dovuto nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente 88.669,00 euro e fino a 646.518,00 euro;
  • l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 40.765,00 euro e fino al massimale annuo di 88.669,00 euro.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per gli sportivi professionisti già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 284,20 euro.

Sono previste le seguenti regole:

  • il contributo di solidarietà dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 284,20 euro e fino a 2.072,17 euro;
  • l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 130,66 euro e fino al massimale giornaliero di 284,20 euro.

Assunzioni agevolate

Per i rapporti di lavoro agevolati nei quali la normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, la contribuzione IVS dovuta dal datore di lavoro resta fissata al 9,01%, secondo quanto già indicato nella circolare n. 11 del 2 agosto 2007.

Aliquote contributive riepilogative per il 2008

La circolare rinvia alle tabelle allegate per il riepilogo delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2008, già operative dal 1° gennaio 2007.

Per i lavoratori dello spettacolo, la tabella n. 1 indica:

  • 33,00% totale per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995, con 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore (cod. tab. C3, cod. caus. 020);
  • 33,00% totale per i lavoratori già iscritti al 31.12.1995, con la medesima ripartizione contributiva (cod. tab. Y3, cod. caus. 020).

La tabella n. 2 prevede un’aliquota maggiorata per tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS dopo il 31.12.1995:

  • 35,70% totale, di cui 25,81% a carico del datore di lavoro e 9,89% a carico del lavoratore, per i tersicorei e ballerini privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie (cod. tab. R3, cod. caus. 020);
  • la stessa aliquota si applica anche ai tersicorei e ballerini con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, se iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.1995 (cod. tab. X3, cod. caus. 020).

Per gli sportivi professionisti, la tabella n. 3 indica:

  • 33,00% totale per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995, con 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore (cod. tab. T, cod. caus. 020);
  • 33,00% totale per i lavoratori già iscritti al 31.12.1995, con la medesima ripartizione (cod. tab. Z, cod. caus. 020).

Sintesi operativa

Il documento fornisce dunque i parametri utili per il calcolo della contribuzione 2008 nei settori dello spettacolo e dello sport professionistico, con particolare attenzione a:

  • minimale giornaliero generale e retribuzione minima oraria;
  • massimali annui e giornalieri;
  • contributi di solidarietà e aliquote aggiuntive;
  • differenziazione tra iscritti antecedenti e successivi al 31 dicembre 1995;
  • maggiorazione specifica per tersicorei e ballerini;
  • conferma dell’aliquota agevolata IVS per le assunzioni agevolate.

Punti principali

Aggiornamento dei valori contributivi

La circolare determina i valori contributivi per il 2008 in attesa del decreto ministeriale, utilizzando la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all’1,7%.

Minimale di retribuzione giornaliera e part-time

Il minimale giornaliero per il 2008 è fissato in 42,14 euro. Da tale valore deriva anche la retribuzione minima oraria per il part-time, calcolata secondo i giorni e le ore previste dai contratti collettivi; con 5 giorni e 40 ore settimanali la paga oraria minima è 5,27 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Per chi è iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 il massimale annuo è 88.669,00 euro; per gli iscritti ante 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è 646,40 euro, con fasce progressive di retribuzione e giorni di contribuzione accreditati. Sono disciplinati anche contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva.

Sportivi professionisti

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 il massimale annuo è 88.669,00 euro; per gli iscritti entro il 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è 284,20 euro. Anche per questa categoria sono indicati contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva con le relative basi di calcolo.

Aliquote contributive

Sono riepilogate le aliquote per il 2008: 33,00% per la generalità dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, 35,70% per tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS dopo il 31.12.1995. Per le assunzioni agevolate la contribuzione IVS resta fissata al 9,01%.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.