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Circolare

Circolare numero 15 del 4-2-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. Vengono aumentati la durata massima e le percentuali di commisurazione per i requisiti normali, ridefinite le percentuali per i requisiti ridotti e disciplinato, per il 2008, il pagamento ai lavoratori sospesi entro il limite di 65 giornate, con deroga soggetta a intese territoriali e a un tetto di spesa. Sono inoltre fornite puntuali istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Disoccupazione ordinaria non agricola: aumento percentuali, durata e pagamento ai lavoratori sospesi; istruzioni contabili

Disoccupazione ordinaria non agricola: modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007

La circolare illustra gli effetti dell’articolo 1, commi 25, 26 e 84, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. Le istruzioni riguardano l’aumento della durata e della misura della prestazione con requisiti normali, la rideterminazione della misura per i requisiti ridotti, il regime applicabile ai lavoratori sospesi per l’anno 2008 e le conseguenti registrazioni contabili.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le modifiche relative alla disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti si applicano ai trattamenti decorrenti o in pagamento dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito dalla legge n. 247/2007. La circolare richiama anche la disciplina previgente contenuta nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e nel decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, nonché quella relativa ai lavoratori sospesi di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Indennità ordinaria con requisiti normali: durata e misura

Per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, il comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007 eleva il periodo massimo indennizzabile:

  • a 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
  • a 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

La percentuale di commisurazione della prestazione alla retribuzione viene fissata in misura progressiva:

  • 60% per i primi 6 mesi;
  • 50% per i 2 mesi successivi;
  • 40% per i mesi residui di beneficio, nei casi in cui la durata arrivi a 12 mesi.

La contribuzione figurativa è riconosciuta per l’intero periodo di percezione del trattamento, nei limiti delle durate legali previste. Ai fini della determinazione della fascia di durata applicabile, il requisito dell’età deve essere verificato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

La circolare precisa inoltre che l’indennità non spetta nei casi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinati dalla normativa sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Indennità con requisiti normali: ricadute operative

In applicazione della nuova disciplina, l’assicurato con età inferiore a 50 anni ha diritto al massimo a 8 mesi di prestazione, di cui i primi 6 mesi al 60% e i successivi 2 mesi al 50%. L’assicurato con età pari o superiore a 50 anni ha diritto a un massimo di 12 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60%, i successivi 2 mesi al 50% e gli ulteriori 4 mesi al 40%.

Indennità ordinaria con requisiti ridotti

Il comma 26 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007 ridetermina la misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. La prestazione è commisurata:

  • al 35% per i primi 120 giorni;
  • al 40% per i giorni successivi,

fino a un massimo di 180 giornate e comunque entro il limite risultante dalla differenza tra 360 giornate, diminuite delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente già godute, e le giornate di lavoro prestate.

La nuova misura si applica ai trattamenti con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008.

Lavoratori sospesi: limite di 65 giornate e deroghe

Per l’anno 2008, il comma 84 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007 conferma che le indennità ordinarie di disoccupazione per i lavoratori sospesi sono riconosciute fino a 65 giornate, in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 35/2005.

La circolare evidenzia che, a fronte dello stanziamento annuo destinato alla copertura di tale limite, una quota di 20 milioni di euro è riservata a finanziare interventi in deroga al limite delle 65 giornate e al cosiddetto "anno mobile". Tale deroga opera per le ulteriori giornate di sospensione individuate tramite intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali.

Le intese devono essere recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto individua l’ambito territoriale e settoriale delle imprese interessate e il numero dei beneficiari, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

La circolare precisa che il limite di 20 milioni di euro annui deve essere imputato esclusivamente agli importi derivanti dal superamento delle 65 giornate, sia per le prestazioni con requisiti normali sia per quelle con requisiti ridotti. Per motivi contabili e per evitare un danno erariale in caso di superamento del finanziamento, la liquidazione deve avvenire con il codice che sarà comunicato entro il 31 marzo.

Istruzioni operative per il flusso automatizzato

Per il pagamento dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi e delle relative prestazioni accessorie, nel flusso della procedura automatizzata è individuato il "CODICE MOTIVO CESSAZIONE ATTIVITA'" 65.

Per il pagamento dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi del settore artigiano, le sedi devono inserire nel campo "contratto di lavoro" il codice 65 A.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi ulteriori e per l’incremento della percentuale di commisurazione, nonché degli assegni per il nucleo familiare connessi, la circolare istituisce i seguenti conti:

  • GAU 30/120, per l’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli per periodi ulteriori e per la quota relativa all’incremento della misura;
  • GAT 30/120, per gli assegni per il nucleo familiare connessi ai periodi ulteriori di disoccupazione.

Il conto GAT 30/120 deve essere utilizzato anche per l’onere degli assegni per il nucleo familiare relativo agli ulteriori periodi di disoccupazione, cioè l’ottavo mese per gli assicurati con età inferiore a 50 anni e l’undicesimo e dodicesimo mese per quelli con età pari o superiore a 50 anni.

Gli eventuali recuperi relativi sia alla quota di incremento percentuale sia all’indennità riferita ai periodi ulteriori e ai connessi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/120, di nuova istituzione.

Per la rilevazione dell’incremento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti è istituito il conto GAU 30/121; i relativi recuperi devono essere imputati al conto GAU 24/121.

Per gli oneri derivanti dal superamento del limite delle 65 giornate dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti, nonché per gli assegni per il nucleo familiare connessi al periodo eccedente, sono istituiti i conti GAU 30/122 e GAT 30/122; gli eventuali recuperi devono essere rilevati al conto GAU 24/122.

I recuperi imputati ai conti GAU 24/120, GAU 24/121 e GAU 24/122 sono evidenziati nella procedura "recupero crediti per prestazioni" con il codice di bilancio 01097. Le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla medesima procedura, al conto GAU 00/030.

Allegato: variazioni al piano dei conti

L’allegato riporta le variazioni al piano dei conti e le nuove denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti per la gestione delle nuove fattispecie di spesa e di recupero. In particolare, sono elencati i conti relativi alla disoccupazione con requisiti normali, con requisiti ridotti e ai lavoratori sospesi, nonché i conti per le entrate varie da recupero e reintroito delle prestazioni e degli assegni per il nucleo familiare correlati.

Punti principali

Aumento durata e misura della disoccupazione con requisiti normali

Dal 1° gennaio 2008 la durata massima dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 8 mesi per gli assicurati con età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni. La percentuale è fissata al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi successivi e al 40% per i mesi residui nei casi con durata a 12 mesi. La contribuzione figurativa è riconosciuta per l’intero periodo di percezione, nei limiti delle durate legali. L’età va verificata alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Ridefinizione dell’indennità con requisiti ridotti

Per i trattamenti con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale di commisurazione è rideterminata nel 35% per i primi 120 giorni e nel 40% per i giorni successivi, fino a un massimo di 180 giornate e comunque entro il limite dato dalla differenza tra 360 giornate, diminuite delle giornate di disoccupazione eventualmente già godute, e le giornate di lavoro prestate.

Pagamento ai lavoratori sospesi e regime 2008

Per l’anno 2008 le indennità ordinarie di disoccupazione per lavoratori sospesi restano riconosciute fino a 65 giornate. Dello stanziamento annuo di 48 milioni per i requisiti normali e di 6 milioni per i requisiti ridotti, 20 milioni sono destinati a finanziare interventi in deroga al limite delle 65 giornate e all’"anno mobile", sulla base di intese territoriali tra le parti sociali. Le intese devono essere recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto interministeriale, che individua ambito territoriale, settore e numero dei beneficiari. Il superamento del limite va imputato esclusivamente al fondo di 20 milioni e la liquidazione deve avvenire tramite l’inserimento del codice che sarà comunicato entro il 31 marzo.

Codici operativi per la procedura automatizzata

Per il pagamento dell’indennità ai sospesi e delle prestazioni accessorie, nel flusso automatizzato va usato il "CODICE MOTIVO CESSAZIONE ATTIVITA'" 65. Per l’indennità con requisiti ridotti ai sospesi del settore artigiano, nel campo "contratto di lavoro" va inserito il codice 65 A.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per gli oneri derivanti dall’aumento della durata e della misura della prestazione con requisiti normali sono istituiti i conti GAU 30/120 e GAT 30/120; per gli assegni per il nucleo familiare relativi agli ulteriori periodi, il conto GAT 30/120. I recuperi vanno imputati a GAU 24/120. Per l’incremento dell’indennità con requisiti ridotti è istituito GAU 30/121 e i recuperi vanno a GAU 24/121. Per gli oneri derivanti dal superamento delle 65 giornate per sospesi con requisiti normali e ridotti sono istituiti GAU 30/122 e GAT 30/122; i relativi recuperi vanno a GAU 24/122. I recuperi dei conti GAU 24/120, 24/121 e 24/122 sono evidenziati con il codice di bilancio 01097; le partite non definite a fine esercizio confluiscono nel conto GAU 00/030 tramite GPA 00/032.

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