Sentenza n. 254/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; nonché per quanto occorer possa della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Elia S.r.l. il 13/3/2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023 (doc. n. 28), recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia alla decisione manifestata dalla ricorrente. Non è stata svolta alcuna valutazione nel merito degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.
Atto impugnato: Determinazioni del Comune di Piombino concernenti l'estensione o il differimento della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali del Comune di Piombino relative all'estensione interinale e al differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime, proponendo anche motivi aggiunti contro la determinazione del 27 dicembre 2023. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente, con istanza del 4 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti qualora tale regolazione non sia contestata dalla parte resistente.
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