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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8487/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) mancata riqualificazione del fatto in tentato furto: sostenevano che il reato non si fosse consumato perché le forze dell'ordine monitoravano costantemente i loro movimenti e veniva impedito l'effettivo impossessamento della bicicletta, che sarebbe rimasta nella sfera di possesso/sorveglianza del derubato; (2) eccessiva entità del trattamento sanzionatorio e mancanza di motivazione sul discostamento dal minimo edittale: ritenevano che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valorizzato circostanze soggettive/oggettive favorevoli, giustificando così una pena meno severa e mancasse una motivazione sul perché si fosse discostata dal minimo previsto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivazioni principali: (a) i motivi proposti in cassazione ripetevano le stesse doglianze già sollevate e respinte in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, il che rende il ricorso inammissibile; (b) sul punto della consumazione del reato la Corte territoriale ha dato motivazione congrua e logica: dal verbale emerge che i due presunti autori, dopo aver prelevato la bici, si sono allontanati e l'hanno occultata all'interno di un camper/autocaravan, comportamento che configura pieno impossessamento e quindi consumazione del furto; (c) sulla pena, la Corte ha osservato che il minimo edittale previsto per il delitto di cui all'art. 624-bis comma 3 cod. pen. è di anni cinque e euro 1.000,00 di multa, e che la contestazione dei ricorrenti relativa al discostamento dal minimo edittale è infondata. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio della concorso di persone nel reato: i fatti sono stati ritenuti posti in essere in concorso tra i due imputati.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie nella sua forma consumata, valutando che vi sia stato pieno impossessamento del bene; è richiamato anche il comma 3 in relazione al minimo edittale (pena base indicata dalla Corte territoriale).

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante o disposizione collegata utilizzata per la contestazione penale nell'ambito del furto aggravato.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (massime richiamate)

    Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015

    Principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre motivi già dedotti e respinti in appello senza criticarne le ragioni; inoltre, la cassazione non ammette censure che richiedano una nuova valutazione del merito probatorio se non in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • Corte Costituzionale (richiamo procedurale)

    Corte Cost., sent. n. 1)6/2000

    Richiamo alla giurisprudenza costituzionale in tema di motivazione e spese/ammende; citazione impiegata per negare l'esonero dalle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare le stesse doglianze già presentate e respinte in appello: occorre confrontarsi specificamente e criticamente con le argomentazioni del giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del compendio probatorio; le censure che richiedono un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili salvo che non emergano vizi gravi come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Quanto alla consumazione del furto, il passaggio materiale e l'occultamento della cosa sottratta (es. collocazione in un camper) possono essere elementi decisivi per ritenere il furto consumato, anche se le forze dell'ordine stavano monitorando gli autori.
  • La critica alla determinazione della pena deve fondarsi su vizi motivazionali effettivi e non su una mera divergenza di giudizio; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti di legge e la Corte di cassazione verifica solo vizi di motivazione rilevanti.
  • In ipotesi di ricorso manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e delle ammende, salvo giustificato esonero.

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