Cassazione Penale, Sentenza n. 8487/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) mancata riqualificazione del fatto in tentato furto: sostenevano che il reato non si fosse consumato perché le forze dell'ordine monitoravano costantemente i loro movimenti e veniva impedito l'effettivo impossessamento della bicicletta, che sarebbe rimasta nella sfera di possesso/sorveglianza del derubato; (2) eccessiva entità del trattamento sanzionatorio e mancanza di motivazione sul discostamento dal minimo edittale: ritenevano che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valorizzato circostanze soggettive/oggettive favorevoli, giustificando così una pena meno severa e mancasse una motivazione sul perché si fosse discostata dal minimo previsto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivazioni principali: (a) i motivi proposti in cassazione ripetevano le stesse doglianze già sollevate e respinte in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, il che rende il ricorso inammissibile; (b) sul punto della consumazione del reato la Corte territoriale ha dato motivazione congrua e logica: dal verbale emerge che i due presunti autori, dopo aver prelevato la bici, si sono allontanati e l'hanno occultata all'interno di un camper/autocaravan, comportamento che configura pieno impossessamento e quindi consumazione del furto; (c) sulla pena, la Corte ha osservato che il minimo edittale previsto per il delitto di cui all'art. 624-bis comma 3 cod. pen. è di anni cinque e euro 1.000,00 di multa, e che la contestazione dei ricorrenti relativa al discostamento dal minimo edittale è infondata. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio della concorso di persone nel reato: i fatti sono stati ritenuti posti in essere in concorso tra i due imputati.
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie nella sua forma consumata, valutando che vi sia stato pieno impossessamento del bene; è richiamato anche il comma 3 in relazione al minimo edittale (pena base indicata dalla Corte territoriale).
art. 625 n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante o disposizione collegata utilizzata per la contestazione penale nell'ambito del furto aggravato.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (massime richiamate)
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre motivi già dedotti e respinti in appello senza criticarne le ragioni; inoltre, la cassazione non ammette censure che richiedano una nuova valutazione del merito probatorio se non in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Corte Costituzionale (richiamo procedurale)
Corte Cost., sent. n. 1)6/2000
Richiamo alla giurisprudenza costituzionale in tema di motivazione e spese/ammende; citazione impiegata per negare l'esonero dalle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare le stesse doglianze già presentate e respinte in appello: occorre confrontarsi specificamente e criticamente con le argomentazioni del giudice di merito.
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del compendio probatorio; le censure che richiedono un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili salvo che non emergano vizi gravi come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Quanto alla consumazione del furto, il passaggio materiale e l'occultamento della cosa sottratta (es. collocazione in un camper) possono essere elementi decisivi per ritenere il furto consumato, anche se le forze dell'ordine stavano monitorando gli autori.
- La critica alla determinazione della pena deve fondarsi su vizi motivazionali effettivi e non su una mera divergenza di giudizio; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti di legge e la Corte di cassazione verifica solo vizi di motivazione rilevanti.
- In ipotesi di ricorso manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e delle ammende, salvo giustificato esonero.
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