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Sentenza

Sentenza n. 1638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 8 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva annullato il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso proposto da un vigile del fuoco contro il diniego della domanda di assegnazione temporanea dal Comando di Bologna ai Comandi di Napoli o, in subordine, Caserta e Salerno, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. L'Amministrazione ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis, sostenendo che il diniego costituiva espressione della discrezionalità tecnica nella determinazione degli organici e nella gestione del servizio di soccorso, tenuto conto dei rischi del territorio, delle criticità organizzative del Comando di Bologna, della presenza di unità parzialmente inabili e dell'impiego di istruttori in attività formative. Ha inoltre sostenuto che il limite dei tre anni riguarderebbe la durata massima dell'assegnazione e non l'età del minore al momento della conclusione del beneficio, e che la disciplina derogatoria prevista per Forze armate e Corpi di polizia sarebbe applicabile anche al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, contestando il difetto di motivazione rilevato dal TAR e sostenendo che il provvedimento indicava adeguatamente le esigenze organizzative e le conseguenze del trasferimento sull'operatività delle squadre di soccorso. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, rappresentando anche che l'Amministrazione aveva successivamente rilasciato l'assegnazione temporanea, senza chiarire se a titolo definitivo o in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 tutela interessi di rilievo costituzionale connessi alla famiglia, alla genitorialità e alla cura dei minori nella prima infanzia; il beneficio configura un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, ma il diniego è ammissibile soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, ovvero di esigenze organizzative oggettivamente non comuni e di evidente rilevanza. Tali esigenze non possono essere dimostrate mediante il mero richiamo a scoperture di organico, rischi territoriali, turnazioni o difficoltà organizzative genericamente rappresentate. Nel caso concreto, la perdita temporanea di una sola unità di personale generico non risultava accompagnata dalla prova di una compromissione effettiva e non fronteggiabile dell'operatività del Comando. Le difficoltà organizzative avrebbero dovuto essere affrontate mediante idonee misure di adeguamento e riorganizzazione del servizio. Diversamente, il diniego avrebbe sterilizzato la finalità dell'istituto. Le doglianze ministeriali non hanno quindi dimostrato l'esistenza di esigenze eccezionali né l'illegittimità della motivazione del TAR. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    “casi o esigenze eccezionali”

    L'assegnazione temporanea per favorire la cura dei figli nella prima infanzia è un beneficio collegato a interessi costituzionalmente tutelati. Il diniego è consentito solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, oggettivamente non comuni e di evidente rilevanza; non è sufficiente il generico richiamo a scoperture di organico o difficoltà organizzative.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    “il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”

    La disposizione consente il diniego per esigenze organiche o di servizio motivate, ma non elimina l'obbligo di una motivazione concreta, specifica e proporzionata, idonea a dimostrare la particolare gravità delle esigenze ostative.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve esporre ragioni concrete, oggettive e controllabili, tali da rendere verificabile la ragionevolezza del sacrificio imposto all'interesse alla genitorialità.

  • artt. 30 e 31 Cost.

    Le disposizioni costituzionali fondano la rilevanza dell'interesse alla tutela della famiglia, dell'infanzia e della genitorialità perseguito dall'assegnazione temporanea.

  • art. 24, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La finalità dell'istituto si colloca anche nel quadro sovranazionale di tutela della genitorialità e dell'interesse del minore.

  • art. 3 Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

    La disciplina dell'assegnazione temporanea deve essere letta anche alla luce dell'interesse del minore.

  • art. 19 l. 183/2010

    Il riconoscimento della specificità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrare in concreto le esigenze eccezionali ostative al beneficio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea previsto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'Amministrazione può negare il beneficio soltanto sulla base di esigenze organizzative oggettivamente non comuni, particolarmente gravi e di evidente rilevanza, da illustrare con una motivazione concreta, specifica e verificabile.
  • Il mero richiamo a scoperture di organico, rischi territoriali, turnazioni o generiche esigenze di servizio non è sufficiente a giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea, soprattutto quando la richiesta riguarda una sola unità di personale.
  • Le esigenze dell'Amministrazione devono essere bilanciate, anche nella motivazione, con gli interessi costituzionalmente e convenzionalmente tutelati alla protezione della famiglia, della genitorialità e dell'interesse del minore.
  • Quando l'assenza temporanea del dipendente può essere fronteggiata mediante riorganizzazione del servizio o adeguamento delle squadre e dei turni, tali strumenti devono essere considerati prima di negare il beneficio previsto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
  • La specificità organizzativa e funzionale di un Corpo operante nel settore della sicurezza e del soccorso amplia lo spazio valutativo dell'Amministrazione, ma non consente di sostituire la prova di esigenze eccezionali con motivazioni astratte o riferimenti generali alla discrezionalità tecnica.
  • Il diniego fondato su una situazione organizzativa strutturalmente incompatibile con qualsiasi assegnazione temporanea è illegittimo, perché finirebbe per rendere in concreto inapplicabile l'istituto previsto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandi
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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