Cassazione Penale, Sentenza n. 43327/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Marinkovic Daniel e di Dragutinovic Jonny, dichiarando i reati estinti per prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Dragutinovic Jonni e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in data ottobre 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti proponevano impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 04/03/2024. Per Marinkovic Daniel e per Dragutinovic Jonny sono stati sollevati motivi (violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione) in relazione all'art. 512 cod. proc. pen. circa l'intervenuta acquisizione della querela di Agheshi Kazumi; tali motivi non sono stati ritenuti manifestamente infondati e hanno instaurato un valido rapporto processuale. Ciò ha consentito di rilevare la prescrizione dei reati in relazione alle date del fatto e all'assenza di periodi di sospensione (per i capi 2, 2a e 3: 15/11/2016 per entrambi; per i capi 7 e 7a: 07/09/2016, limitatamente a Dragutinovic Jonny). Per Dragutinovic Jonni l'unico motivo era ripetitivo, generico e mirava a una riconsiderazione del merito (credibilità delle persone offese) senza confronto con la motivazione, perciò è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
La Corte ha valutato come non manifestamente infondate le censure relative all'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512, ritenendo che la questione processuale potesse incidere sulla validità del rapporto processuale e, quindi, sulla valutazione delle cause di non punibilità.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, essendo instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, sussistessero i presupposti per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità (estinzione dei reati per prescrizione) ai sensi dell'art. 129.
Massime di principio
- Se un motivo di impugnazione relativo a profili di diritto e di procedura non è manifestamente infondato, può instaurarsi un valido rapporto processuale che permette alla Corte di esaminare e rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione).
- La prescrizione va valutata concretamente in relazione alla data del fatto e all'eventuale presenza o assenza di periodi di sospensione; l'accertamento di tali elementi può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
- Motivi di ricorso generici, aspecifici o finalizzati esclusivamente a proporre una diversa lettura del merito (p. es. riconsiderazione della credibilità delle persone offese) sono spesso dichiarati inammissibili se non confrontano puntualmente la motivazione impugnata.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, talvolta, a somme a favore della Cassa delle ammende; viceversa, l'accoglimento parziale o totale dell'impugnazione può comportare l'annullamento senza rinvio se sussistono cause di estinzione del reato.
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