Parere n. 9/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla sig.ra Giacomina Terregino, contro il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, e la Commissione esaminatrice della procedura selettiva di tipo tra aree diverse (“progressioni comparativo per la progressione verticali speciali”) per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, area istruttori, riservato al personale del comune di Cefalù nominata giusta delibera di Giunta comunale n. 6 del 9 gennaio 2025, in persona del Presidente e legale rappresentante, e nei confronti della sig.ra Antonietta Gugliuzza, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: - determinazione del Comune di Cefalù n. 17 del 17 giugno 2025 avente a oggetto: «procedura selettiva di tipo comparativo per la progressione tra aree diverse (progressioni verticali speciali), in applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, art. 13, commi 6, 7 e 8, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, area istruttori, riservato al personale del Comune di Cefalù»; - verbali n. 1 del 27 maggio 2025 e n. 2 del 28 maggio 2025 della Commissione esaminatrice; - verbale della Commissione n. 3, trasmesso in uno alla nota prot. n. 37794 dell’11 agosto 2025; - «nota prot. 36698 del 4 agosto 2025; - nota prot. 0044278 del 17 settembre 2025; - Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree del Comune di Cefalù; - Avviso di indizione della procedura di progressione verticale e successivo avviso di rettifica; - nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il decorso del tempo potrebbe condurre alla copertura del posto cui aspira la ricorrente, pregiudicando il successivo esame nel merito del ricorso. Ha pertanto ritenuto integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, riservando ogni ulteriore decisione sulle questioni processuali e di merito.
Ricorso straordinario per l’annullamento degli atti della procedura comparativa per la progressione verticale speciale destinata alla copertura di un posto di istruttore amministrativo, con domanda cautelare di sospensione
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Cefalù n. 17 del 17 giugno 2025, i verbali della commissione esaminatrice, alcune note, il regolamento comunale sulle progressioni tra le aree, l’avviso di indizione e il successivo avviso di rettifica, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti della procedura selettiva di tipo comparativo per la progressione tra aree diverse, relativa alla copertura di un posto di istruttore amministrativo riservato al personale comunale. Il parere esamina esclusivamente, allo stato degli atti e con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, la sussistenza del periculum in mora.
Osservazioni
Domanda cautelare - Periculum in mora
La sospensione è stata ritenuta necessaria perché la possibile copertura del posto di istruttore amministrativo avrebbe potuto compromettere l’utilità del successivo scrutinio di merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
La disposizione è richiamata quale base normativa per l’accoglimento dell’istanza cautelare nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a un ricorso straordinario, la sospensione dell’atto può essere accordata quando il decorso del tempo rischia di consentire la definitiva copertura del posto oggetto della procedura selettiva, compromettendo l’utilità della decisione di merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare può fondarsi sulla sola verifica sommaria del periculum in mora, con riserva di ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito e di merito.
Sospensione cautelare degli atti di una progressione verticale presso il Comune di Cefalù
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato in sede consultiva un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una dipendente comunale contro il Comune di Cefalù, la commissione esaminatrice e una controinteressata.
Oggetto del ricorso
Il ricorso riguarda la procedura selettiva di tipo comparativo per la progressione tra aree diverse, qualificata come progressione verticale speciale, indetta per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, area istruttori, riservato al personale del Comune di Cefalù. Sono stati impugnati, tra gli altri:
- la determinazione comunale n. 17 del 17 giugno 2025;
- i verbali della commissione esaminatrice nn. 1, 2 e 3;
- alcune note del Comune;
- il regolamento comunale sulle progressioni tra le aree;
- l’avviso di indizione della procedura e il successivo avviso di rettifica;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Esame della domanda cautelare
Il Consiglio ha precisato che ogni ulteriore decisione in rito e nel merito resta riservata. La valutazione svolta è quindi limitata alla sommaria delibazione propria della fase cautelare.
È stato ritenuto sussistente il periculum in mora: il decorso del tempo avrebbe potuto condurre alla copertura del posto cui aspira la ricorrente, con il rischio di pregiudicare il successivo scrutinio di merito del ricorso e l’utilità concreta della decisione finale.
Decisione
Il Consiglio ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati. Il provvedimento non definisce il merito della controversia e non contiene valutazioni definitive sulla legittimità della procedura selettiva, degli atti della commissione o delle disposizioni regolamentari applicate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 1/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 2/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 3/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 4/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 5/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 6/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →