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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: 1) del diniego definitivo prot. n. 21562 del 4 aprile 2022, notificato il successivo 28, alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 44159 del 9 dicembre 2004 – pratica n. 196 presentata, ai sensi della Legge n. 326/2003 dal ricorrente, relativa alla definizione degli abusi edilizi realizzati in via Sellitti n. 37, reso dal Dirigente del Settore Territorio e Ambiente – servizio Condono - del Comune di Nocera Inferiore; 2) della nota prot. n. 65435 del 3 novembre 2021, contenente la comunicazione di avvio del procedimento; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente; 4) per la conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione a rideterminarsi sull'istanza del ricorrente e per la condanna all'adempimento; 5) in via subordinata e alternativa, per la dichiarazione dell'obbligo del Comune di Nocera Inferiore di restituire al ricorrente, in uno con interessi e rivalutazione monetaria, la somma versata a titolo di oneri concessori per la domanda di sanatoria rigettata con la nota prot. n. 21563 del 4 aprile 2022, e per la conseguente condanna alla corresponsione delle somme; 6) sempre in via subordinata e alternativa alle domande di cui sopra sub 1) e 2), per la dichiarazione dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale per la Campania, di restituire al ricorrente, in uno con interessi e rivalutazione monetaria, la somma versata a titolo di oblazione per la domanda di sanatoria è stata rigettata con la nota prot. n. 21563 del 4 aprile 2022, e per la conseguente condanna alla corresponsione delle somme.

Giustizia amministrativa202201740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della domanda di sanatoria edilizia relativa a un manufatto abusivo destinato ad attività artigianale, nonché comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla domanda di condono presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, sostenendo che il manufatto avrebbe dovuto essere considerato, sulla base delle proprie dichiarazioni, come garage-deposito pertinenziale rispetto a un edificio principale. Ha dedotto che il Comune non avrebbe potuto discostarsi dalla dichiarata destinazione dell'opera e che avrebbe dovuto verificare la sanabilità del manufatto come ampliamento, categoria non soggetta a limiti tipologici ma solo volumetrici. Il ricorrente ha inoltre prospettato la natura pertinenziale dell'opera rispetto a un'unità abitativa. In via subordinata ha chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori e oblazione, con interessi e rivalutazione, nei confronti del Comune e degli enti statali indicati.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendolo privo di legittimazione passiva sia rispetto alla domanda di annullamento sia rispetto alla domanda restitutoria. Nel merito ha rigettato la domanda impugnatoria. Ha ritenuto legittimo che il Comune verificasse la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di sanatoria, soprattutto perché generiche, non documentate e non accompagnate dalla documentazione catastale richiesta. La destinazione catastale a laboratorio per arti e mestieri, adibito a falegnameria, costituiva un dato oggettivo rilevante per l'istruttoria, anche ai fini della compatibilità urbanistica e della condonabilità dell'opera. Il manufatto è stato inoltre qualificato come nuova costruzione autonoma e non come ampliamento di un edificio preesistente. La natura pertinenziale non risultava provata, non era stata indicata nella domanda di sanatoria né nella relazione tecnica, e comunque una pertinenza autonoma costituisce un corpo edilizio separato che genera nuova volumetria e non può essere ricondotta alla figura dell'ampliamento. Il Comune ha quindi correttamente escluso l'opera dalle tipologie condonabili previste dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003. Le domande di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione e oneri concessori sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: esse riguardano la ripetizione di un indebito ex art. 2033 c.c. e la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, estranei all'esercizio del potere amministrativo e non ricompresi nella giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica. È stata indicata la giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    ampliamenti; nuove costruzioni residenziali; limite di 750 metri cubi per singola richiesta e limite complessivo di 3.000 metri cubi

    La disciplina distingue tra ampliamenti di manufatti preesistenti, ammessi entro determinati limiti volumetrici senza distinzione quanto alla destinazione, e nuove costruzioni, ammesse nei limiti previsti soltanto se residenziali. Una costruzione autonoma pertinenziale non è qualificabile come ampliamento.

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione di somme indebitamente percepite

    La domanda di restituzione dell'oblazione e degli oneri concessori versati per una domanda di sanatoria respinta concerne un diritto soggettivo patrimoniale e deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice indicato nei termini e nei modi previsti dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio, previa segnalazione alle parti, il possibile difetto di giurisdizione sulle domande restitutorie.

Massime di principio

  • Nell'istruttoria di una domanda di condono edilizio, l'amministrazione può verificare autonomamente la veridicità delle dichiarazioni del richiedente e deve considerare i dati catastali oggettivi, soprattutto quando la dichiarazione sia generica, non documentata o contraddetta dalla documentazione acquisita.
  • La destinazione catastale del manufatto costituisce un elemento istruttorio rilevante per accertare la compatibilità urbanistica dell'opera e la sua riconducibilità alle tipologie di intervento ammesse al condono edilizio.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, l'ampliamento presuppone un organismo edilizio preesistente del quale venga incrementata la volumetria o la superficie; una costruzione autonoma, anche se asseritamente pertinenziale, costituisce una nuova costruzione e non può essere qualificata come ampliamento.
  • La domanda di ripetizione di somme versate a titolo di oblazione o oneri concessori dopo il rigetto di una domanda di sanatoria edilizia tutela un diritto soggettivo patrimoniale fondato sull'indebito oggettivo e non è attratta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia e urbanistica; la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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