Sentenza n. 302/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 14.5.2025, n. 152.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 14 maggio 2025, n. 152, relativa all'attribuzione della carta del docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La norma è richiamata quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme dovute dalla data in cui il diritto all'accredito è maturato fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di ordinare l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e permane inottemperante, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e disporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta con potere sostitutivo.
- L'ordine di ottemperanza può imporre all'amministrazione non soltanto l'adozione di un atto formale, ma anche l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione comporta la condanna alle spese di lite; la liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.
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