Sentenza del 19/06/2017 n. 4235 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rettifica del risultato di bilancio e conseguente rettifica della dichiarazione dei redditi, per modifica del metodo di rilevanza contabile - Rilevanza - Non sindacabilità in assenza di elusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare la scelta della società di adottare un diverso metodo contabile per la rilevazione dei contratti di leasing. Il cambiamento, da principi contabili nazionali a IAS 17, aveva comportato una diversa imputazione temporale dei costi e quindi un diverso risultato civilistico e fiscale. L'Amministrazione sosteneva, in sostanza, che la rettifica del bilancio e della dichiarazione dei redditi non fosse fiscalmente ammissibile o fosse censurabile. La questione centrale era stabilire se l'Amministrazione potesse valutare nel merito la scelta contabile in assenza della prova di una finalità elusiva.
La decisione
La scelta contabile della società è stata ritenuta rilevante e non sindacabile nel merito dall'Amministrazione finanziaria, purché conforme ai principi contabili applicabili e non diretta a realizzare un'operazione elusiva. Il solo fatto che il cambiamento del metodo di contabilizzazione abbia prodotto un diverso reddito civilistico e fiscale non consente di disconoscerne gli effetti. Spettava all'Agenzia delle Entrate dimostrare l'eventuale natura elusiva della condotta; in mancanza di tale prova, la pretesa impositiva non poteva essere confermata.
Norme richiamate
Principi Contabili Nazionali
La contabilizzazione originaria dei contratti di leasing secondo i principi contabili nazionali costituisce uno dei metodi contabili utilizzabili, con effetti sulla rilevazione delle componenti negative di reddito.
Principio contabile internazionale IAS 17
Il successivo passaggio all'applicazione dello IAS 17 può comportare una diversa rappresentazione contabile dei contratti di leasing e una diversa imputazione temporale dei costi. Se la scelta è corretta e non elusiva, i relativi effetti sul reddito non possono essere disconosciuti soltanto perché producono una minore o diversa base imponibile.
Principio generale di non sindacabilità delle scelte contabili in assenza di elusione
L'Amministrazione finanziaria non può sostituire la propria valutazione a quella dell'impresa nella scelta tra metodi contabili legittimi. Può contestare la scelta solo dimostrandone l'inesistenza, l'irregolarità o la finalità elusiva; l'onere della prova dell'elusione grava sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando un'impresa cambia legittimamente principio o metodo contabile, gli effetti sul bilancio e sulla dichiarazione dei redditi devono essere riconosciuti se la contabilizzazione è coerente con le regole applicabili.
- L'Amministrazione finanziaria non può contestare una scelta contabile soltanto perché determina un reddito imponibile diverso o un differimento temporale della tassazione.
- Per disconoscere gli effetti fiscali della scelta contabile, l'Amministrazione deve fornire una prova concreta di irregolarità, artificiosità o finalità elusiva; non è sufficiente una valutazione astratta o basata sul solo vantaggio fiscale.
- Il contribuente dovrebbe documentare il cambiamento del metodo contabile, la sua conformità ai principi applicabili, la corretta applicazione nel tempo e l'assenza di finalità elusive.
- La rilevanza fiscale della contabilizzazione non implica che ogni scelta dell'impresa sia insindacabile: restano contestabili le operazioni fittizie, incoerenti, non documentate o costruite principalmente per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
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