Cassazione Penale, Ordinanza n. 27047/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per evasione, sostenendo che i motivi di gravame non fossero stati adeguatamente esaminati. Dalla motivazione della Cassazione emerge che il ricorso censurava la ritenuta integrazione del reato di evasione e contestava il rigetto della tesi difensiva dello stato di necessità, prospettato per un presunto pericolo di crollo del soffitto dell'abitazione in cui l'imputato si trovava agli arresti domiciliari. La difesa ha poi depositato memoria, ma essa è stata ritenuta meramente riproduttiva delle censure già formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi erano generici rispetto alla motivazione della sentenza di appello, che aveva congruamente spiegato sia l'integrazione del reato di evasione sia l'infondatezza della causa di giustificazione dello stato di necessità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo della durata dell'allontanamento, della distanza percorsa o dei motivi dell'azione, se essa elude la vigilanza custodiale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, ogni allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione integra il reato, a prescindere dalla durata dello spostamento, dalla distanza e dalle finalità addotte dall'agente.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede la prova rigorosa di una situazione attuale di pericolo e dell'impossibilità di agire diversamente; in mancanza di tali elementi, la deduzione difensiva può essere respinta con motivazione congrua e non illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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