Cassazione Penale, Sentenza n. 18794/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carni ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la sua istanza ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. I fatti riguardano il concorso in plurimi furti in abitazione aggravati (tre o piu' persone e violenza sulle cose) e il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso contestavano: (1) omissione di motivazione e vizio sul requisito di 'urgenza' e sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico; (2) inutilizzabilita' degli indizi per presunta illegittimita' di perquisizione e arresto eseguiti a distanza di ore dai furti (quasi-flagranza); (3) insufficienza o contraddittorieta' dei gravi indizi, dato che la refurtiva e' stata trovata addosso a un altro coindagato e non al ricorrente; (4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che la misura custodiale fosse eccessiva rispetto a misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto ha precisato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il provvedimento emesso dal giudice competente ex art. 27 c.p.p. e' autonomo rispetto al provvedimento genetico emesso dal giudice incompetente; pertanto il riesame si e' limitato a sindacare l'ordinanza del GIP competente. Sul secondo punto ha osservato che i rimedi relativi alla convalida dell'arresto non erano stati impugnati in sede opportuna e che, comunque, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato rinvenute sono acquisibili ai sensi dell'art. 253 c.p.p. Sul terzo punto la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovata valutazione dei fatti (vietata in sede di legittimità) e ha confermato che il quadro indiziario tratto dall'attivita' di osservazione/pedinamento e dalla condotta coordinata del gruppo giustifica la valutazione dei gravi indizi. Sul quarto punto ha ritenuto adeguata e motivata la scelta della custodia cautelare in carcere, valorizzando la gravita' dei fatti e le condizioni personali del ricorrente (assenza di stabile dimora e redditi leciti). Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato, con condanna alle spese e ordine di trasmissione della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Consente al giudice competente di adottare autonomamente la misura cautelare dopo che il giudice territorialmente incompetente, in situazioni d'urgenza, ha disposto un provvedimento provvisorio; la misura emessa dal giudice competente e' autonoma e non vincolata al provvedimento genetico.
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'intervento del giudice territorialmente incompetente in presenza di urgenza (quasi-flagranza) e costituisce il presupposto perche' il giudice incompetente possa adottare provvedimenti cautelari; il sindacato del giudice dell'impugnazione su tale provvedimento e' limitato.
art. 253 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di sequestrare il corpo del reato e le cose pertinenti; la Corte osserva che anche in caso di vizio nella perquisizione, il sequestro del corpo del reato resta atto dovuto e le cose pertinenti possono essere utilizzate come elementi indiziari.
art. 382 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di quasi-flagranza e ai casi in cui la P.G. puo' intervenire; la censura difensiva sosteneva che l'arresto fosse fuori dalle ipotesi di quasi-flagranza, ma tale censura non era stata tempestivamente sollevata nella sede opportuna.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma pertinente alle esigenze cautelari e alla loro motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia motivato in modo logico l'esigenza di evitare la reiterazione del reato, giustificando la custodia in carcere.
art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- Se un giudice territorialmente incompetente adotta una misura cautelare per urgenza, il successivo provvedimento del giudice competente ex art. 27 c.p.p. e' autonomo e va valutato separatamente: il rilievo dell'incompetenza del giudice 'genetico' non annulla automaticamente la misura adottata dal giudice competente.
- Le impugnazioni che attengono alla convalida dell'arresto o all'illegittimita' formale di perquisizioni devono essere sollevate nelle sedi proceduralmente adatte; non sempre l'illegittimita' di una perquisizione rende inutilizzabili il corpo del reato o le cose pertinenti al reato.
- In sede di legittimita' non e' consentita una libera rivalutazione dei fatti e delle prove: la Corte di cassazione sindaca violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione, non valutazioni alternative dei medesimi elementi di fatto.
- La mancanza di ritrovamento della refurtiva addosso a un singolo indagato non esclude la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quando esistano elementi circostanziali convergenti (pedinamenti, comportamento coordinato del gruppo, uso comune di base operativa, etc.).
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata sulle esigenze cautelari concrete (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, inquinamento probatorio) e sulle condizioni personali dell'indagato; l'assenza di stabile dimora e di redditi leciti puo' rafforzare la necessita' di misure piu' afflittive.
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