Cassazione Penale, Sentenza n. 32486/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora (originariamente arresti domiciliari) adottata nei confronti di Orefice con riferimento al contestato reato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, reimpiego e fittizia intestazione di beni e a un episodio specifico di riciclaggio. Il ricorso deduceva: 1) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la presunta appartenenza stabile di Orefice all'organizzazione; 2) sopravvenuta venuta meno delle esigenze cautelari per la distanza temporale dei fatti, per il ruolo ritenuto marginale e per l'allontanamento dell'indagato dalle aree operative del sodalizio.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile, confermando la misura dell'obbligo di dimora. La decisione motiva in modo dettagliato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di: ruolo strategico della società BSD Service come collettore della clientela per operazioni di riciclaggio; attività concreta svolta dall'Orefice come raccordo con investitori e presenza in chat riservate; postazione di lavoro nella sede della BSD e rinvenimento di documentazione, 270 carte di pagamento e altro materiale (sigilli, false fatture, schede SIM, contante sottovuoto); annotazioni contabili sul quaderno intestato "Alessandro" riconducibili a operazioni (es. iscrizione di 670.000 euro e provvigioni); coinvolgimento in chat relative alla piattaforma Freedom per anonimizzare trasferimenti; dichiarazioni della co-indagata Barbato che attribuiscono a Orefice compiti non meramente esecutivi e lo indicano curatore dell'operazione "Ferrinda" (rilievo anche di trasferimenti massivi fino a 10 milioni e, per il capo G, riciclaggio riferito a 19 milioni). Il Tribunale ha ritenuto che le censure dell'indagato fossero generiche e non idonee a scardinare l'impianto indiziario. Confermato altresì che le esigenze cautelari permangono per la gravità degli illeciti (operazioni per decine di milioni), il ruolo specialistico dell'indagato e la resilienza del gruppo. Condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sussistenza dei "gravi indizi" è valutata globalmente anche sulla base di riscontri documentali, chat interne, annotazioni contabili e rinvenimenti materiali (schede SIM, carte di pagamento, sigilli, documenti), non solo da singole prove isolate.
- La presenza di annotazioni contabili o quaderni riportanti nomi e importi, se collegata a elementi circostanziati (chat, postazioni di lavoro, dichiarazioni di co-indagati), può avere forte valenza indiziaria.
- Le dichiarazioni di co-indagati o collaboratori, se coerenti con il quadro probatorio e con riscontri oggettivi, possono integrare prova di responsabilità o di ruolo nell'associazione.
- La circostanza che l'indagato si sia trasferito o che i fatti siano in parte datati non esclude automaticamente la persistenza delle esigenze cautelari; il giudice valuta la gravità dei fatti, il ruolo svolto e la possibilità di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Le contestazioni generiche rispetto a specifici riscontri probatori (es. luogo di rinvenimento di documenti, attribuzione di annotazioni) sono spesso insufficienti a modificare l'apprezzamento del giudice sui gravi indizi: serve documentazione o argomentazione precisa e circostanziata.
- Quando la misura è stata attenuata dal Gip (es. sostituzione con obbligo di dimora), il riesame può comunque confermarla se persistono elementi che giustificano comunque una misura personale non detentiva.
- L'esito negativo del ricorso può comportare condanna alle spese e, se il ricorso è manifestamente infondato, anche sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende).
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