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Sentenza

Sentenza n. 15456/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202600593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero al decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5862/2021, che ingiungeva il pagamento di euro 7.796,06, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5862/2021, emesso il 25 settembre 2021 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per euro 7.796,06 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il decreto, fondato sulla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1177/2017 relativa alle differenze retributive derivanti dall’anzianità di servizio riconosciuta, non è stato opposto; il Tribunale ne ha dichiarato la definitiva esecutorietà il 10 febbraio 2022. Dopo le notifiche del titolo, avvenute il 7 aprile 2022 e il 30 giugno 2023, il Ministero non aveva pagato, sicché la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha riferito di avere attivato l’istituto scolastico solo dopo l’ordinanza istruttoria del TAR e che il 31 agosto 2026 era stato emesso e trasmesso alla Ragioneria territoriale un decreto autorizzativo di spesa, chiedendo un rinvio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e risultava che il pagamento non era stato effettuato. L’attivazione amministrativa per l’emissione del decreto autorizzativo di spesa, avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, non equivaleva all’adempimento del titolo. Il Ministero è stato quindi condannato a eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non gli è riconosciuto compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente solo dall’eventuale inosservanza dei termini fissati. Spese di lite a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    In sede di ottemperanza, il ritardo nel pagamento giustifica la penalità di mora; questa decorre soltanto dall’eventuale inosservanza del termine di adempimento assegnato con la sentenza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    La procedura di ottemperanza è fondata anche sull’avvenuta rituale notificazione del titolo e sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale definitivo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile e l’amministrazione non abbia corrisposto le somme dovute.
  • La mera attivazione interna dell’amministrazione per autorizzare la spesa, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, non costituisce di per sé esecuzione del titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per il ritardo nell’esecuzione, ma decorre dall’eventuale inosservanza del termine fissato dal giudice e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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