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Sentenza

Sentenza n. 3988/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 69/2024, depositata e resa pubblica in data 1° luglio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 152/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30 luglio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202601817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente e disposto l’accredito di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, n. 69/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 30 luglio 2024. La pronuncia aveva condannato l’amministrazione a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito di 1.000 euro, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito formalmente sostenendo che le spese legali erano state liquidate e che l’accredito della Carta avrebbe richiesto l’accesso della ricorrente alla piattaforma entro il 31 agosto 2025, accesso avvenuto invece il 29 novembre 2025, senza tuttavia provare l’effettivo accredito del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Sondrio entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente per Sondrio, Lecco e Como, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per procedere all’esecuzione. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso deciso, il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all’amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 quando il titolo comporti il pagamento di somme di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non può limitarsi ad allegare circostanze ostative o adempimenti parziali: deve fornire prova dell’effettiva esecuzione del comando giudiziale, compreso l’accredito di un beneficio economico riconosciuto dal titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico e, quando si tratti di un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza liquidazione di compensi aggiuntivi.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, l’esecuzione di un titolo giudiziale avente contenuto pecuniario può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e del pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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