Cassazione Penale, Sentenza n. 36400/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione: a capo A2 Bertolini Giuseppe contestava che l'operazione di leasing di un immobile non avrebbe potuto integrare distrazione perché l'immobile non era mai entrato nella disponibilità di fatto della fallita, che il godimento era stato comunque remunerato e contabilizzato, che mancava il dolo e che la fattispecie doveva essere ricondotta ad altre norme ovvero beneficiata dall'attenuante di tenuità; a capo B entrambi contestano che gli automezzi fossero stati distratti in quanto sarebbero rientrati nell'affitto di ramo d'azienda (contratto del 1989) e, alla risoluzione, sarebbero stati reintegrati secondo l'art. 2561 cod. civ.; deducono inoltre vizi nella quantificazione del danno, mancanza di dolo, errori in dosimetria (applicazione aggravante art. 219 L. fall., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, durata pene accessorie in contrasto con Corte cost.), e criticano la legittimazione e l'ammontare della domanda risarcitoria della parte civile EDILCAVA.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato le sentenze di merito. Ha ritenuto che: (i) la cessione del godimento di un immobile ottenuto in leasing a una società riconducibile alla famiglia, senza vera contropartita e senza azioni di recupero, abbia carattere distrattivo anche se il bene non fu di fatto posseduto dalla fallita, perché la società acquisì la disponibilità giuridica del diritto di godimento e le operazioni hanno depauperato la garanzia dei creditori; (ii) la vendita degli automezzi a prezzo irrisorio non è stata adeguatamente dimostrata come compresa nell'affitto del ramo d'azienda e, anzi, gli elementi probatori (immatricolazioni, mancanza di inventario, valori comparati) supportano la qualificazione come distrazione; (iii) il dolo richiesto è il dolo generico (consapevolezza che l'operazione potesse recare pregiudizio ai creditori), ed è desumibile da indici quali il prezzo simbolico, la simulazione di un piano industriale, la gestione familistica e l'assenza di iniziative di recupero; (iv) l'aggravante di pluralità di fatti ex art. 219 L. fall. è applicabile e la determinazione della pena e delle pene accessorie è adeguatamente motivata; (v) la parte civile EDILCAVA è legittimata a costituirsi per crediti personali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217 Legge fallimentare
I ricorrenti chiedevano diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto la fattispecie estranea ai canoni di normalità imprenditoriale perché l'operazione aveva connotazione fraudolenta, perciò non applicabile in senso favorevole ai ricorrenti
art. 219 Legge fallimentare
Aggravante per pluralità di fatti applicata anche alla bancarotta impropria; la Corte l'ha ritenuta sussistente e ha motivato un aumento contenuto della pena
art. 2561 cod. civ.
Norma sul conguaglio tra affittante e affittuario alla cessazione dell'affitto d'azienda; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio di includere i beni nell'affitto e di dimostrare il conguaglio non fosse assolto dalla difesa
art. 2562 cod. civ.
Rinvio alle disposizioni sull'usufrutto di azienda; la Corte ha richiamato che non è automatico che tutti i beni strumentali rientrino nell'affitto e che va provato l'effettivo trasferimento dei singoli beni
art. 240, comma secondo, L. fall.
Riconoscimento della legittimazione del singolo creditore a costituirsi parte civile per crediti personali nel reato di bancarotta; applicato per ritenere EDILCAVA legittimata
art. 223 e art. 216 Legge fallimentare (richiamati dalla giurisprudenza)
Richiami giurisprudenziali a chiarire che il regime sanzionatorio della bancarotta propria si estende anche ad altre fattispecie analoghe, giustificando l'applicazione dell'aggravante
Artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena adottati dal giudice del merito; la Corte ha ritenuto legittima la scelta discrezionale del giudice di applicare pene accessorie nella misura massima purché specificamente motivate
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata in relazione alla durata delle pene accessorie; la Corte di legittimità ha ritenuto che, purché adeguatamente motivata, la misura equivalente alle pene principali non sia per sé illegittima
Massime di principio
- Il trasferimento del diritto di godimento (leasing) può integrare una distrazione rilevante se la cessione del godimento avviene senza reale corrispettivo e depaupera le risorse disponibili per i creditori, anche se il bene non è mai stato materialmente preso in possesso dalla società fallita.
- Atti formalmente leciti (leasing, affitto d'azienda, vendite) possono configurare bancarotta fraudolenta se, valutati concretamente, risultano strumentali a pregiudicare i creditori: va sempre esaminato l'effetto reale sul patrimonio aziendale.
- Per l'affitto di ramo d'azienda l'inclusione di singoli beni (es. automezzi) deve essere provata da contratto, inventari o altri atti: l'assenza di documentazione e la prova di immatricolazioni/trasferimenti sono indizi contrari all'asserita inclusione.
- La prova del dolo è spesso desunta da indici (prezzi simbolici, vendite a società di famiglia, simulazione di piani industriali, mancata azione di recupero crediti, passività pregresse): per i reati fallimentari è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che l'operazione potesse nuocere ai creditori.
- La vendita di beni a prezzi ridicoli a soggetti riconducibili alla stessa compagine familiare o gestionale è un forte indizio di distrazione: il valore reale è valutato anche con riscontri tecnici (perizie, tabelle curatorie).
- L'aggravante della pluralità di fatti ex art. 219 L. fall. può essere applicata anche alle fattispecie analoghe di bancarotta impropria; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione delle pene e delle pene accessorie purché fornisca motivazione specifica.
- Un singolo creditore può costituirsi parte civile per il danno personale subito dal reato fallimentare: questioni di quantificazione possono essere demandate alla sede civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →