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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08882/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 9 aprile 2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, da un lato, una dedotta nullità processuale e la richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata già con l'appello e ribadita nel primo motivo; dall'altro, la contestazione della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione, anche sotto il profilo soggettivo. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativi di questioni già valutate e respinte in appello con motivazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La deduzione di una nullità processuale e la richiesta di rinnovazione istruttoria non possono essere riproposte in cassazione se la corte di merito le ha già affrontate con argomentazioni puntuali e non manifestamente illogiche.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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