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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo l’illegittimità del provvedimento perché fondato sulle sentenze penali di condanna e sui deferimenti all’autorità giudiziaria, senza un’effettiva e articolata valutazione della sua pericolosità sociale. In particolare, la Questura avrebbe omesso di considerare la durata della permanenza in Italia, pari a circa vent’anni, l’attività lavorativa regolarmente svolta e i legami familiari, costituiti dalla moglie e da quattro figli minorenni conviventi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, nel sommario esame proprio della fase cautelare, sussistenti sufficienti profili di fondatezza. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta automaticamente per il solo fatto dell’esistenza di condanne penali, ma richiede un giudizio concreto di pericolosità sociale, sorretto da una motivazione articolata e comprensiva della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Poiché il provvedimento impugnato risultava basato unicamente sulle condanne e sui deferimenti, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Questura di riaprire il procedimento, valutare gli elementi rilevanti e concluderlo entro il 10 settembre 2026 con un provvedimento espresso e congruamente motivato, di conferma o di ritiro. In caso di conferma, la Questura dovrà anche esaminare l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. È stata fissata al 21 ottobre 2026 l’udienza per la prosecuzione della domanda cautelare e la verifica del riesame. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    la revoca richiede un giudizio di pericolosità sociale e la considerazione della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo

    La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione individuale e complessiva della pericolosità sociale; non è sufficiente il mero richiamo a condanne penali.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    in caso di conferma del provvedimento impugnato, valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo

    L’amministrazione deve esaminare e motivare anche l’eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno quando confermi la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare applicata dal TAR.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere automaticamente fondata sulla mera esistenza di sentenze penali di condanna: è necessario un giudizio concreto di pericolosità sociale, adeguatamente motivato.
  • Nel valutare la pericolosità sociale del titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve compiere una valutazione complessiva e individualizzata, considerando anche la durata della permanenza sul territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
  • È illegittima, almeno ai fini cautelari, la revoca motivata esclusivamente mediante il richiamo a condanne penali e deferimenti all’autorità giudiziaria, senza ponderare gli ulteriori elementi rilevanti per la posizione personale e familiare dello straniero.
  • Qualora l’amministrazione confermi la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve valutare anche l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno e motivare espressamente la relativa decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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