Ordinanza n. 458/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1669 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.B. CAVE S.R.L. il 9/2/2025 : - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo pec il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo pec del 17/01/2025.. quanto al ricorso n. 1670 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BERAN S.R.L. il 9/2/2025 : - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. - Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo pec il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo pec del 17/01/2025.. quanto al ricorso n. 1675 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIGAIA CAVE SPA il 9/2/2025: - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo pec il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo PEC del 17/01/2025. quanto al ricorso n. 1676 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.T. CAVE SRL il 9/2/2025 : - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo PEC del 17/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi di Carrara e sugli obblighi di lavorazione nella filiera locale, nonché i successivi atti attuativi
Esito
La controversia
Quattro ricorsi, proposti da imprese operanti nel settore estrattivo e della lavorazione del marmo, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 54 del 17 giugno 2024 e il regolamento allegato, oltre agli atti connessi. Con motivi aggiunti sono stati contestati gli atti attuativi del regolamento, tra cui la comunicazione del 21 novembre 2024 relativa alle credenziali di accesso al software di tracciabilità e alla trasmissione dei dati della fase "pesa-opificio", nonché la nota del 9 gennaio 2025 di avvio del sistema. Il regolamento disciplina un sistema articolato nelle fasi "cava-pesa" e "pesa-opificio" e la tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti dalle ricorrenti. Il TAR ha rilevato che la disciplina comunale costituisce attuazione dell'obbligo, previsto dalla legislazione regionale toscana, di lavorare almeno il 50 per cento dei materiali da taglio nel sistema produttivo locale.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi per connessione oggettiva e ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il Collegio ha considerato rilevante, ai fini della decisione sulle impugnazioni, il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, avente ad oggetto disposizioni della legge regionale n. 35/2015 come modificate dalla legge regionale n. 52/2025, relative all'obbligo di lavorazione nella filiera locale del 50 per cento dei materiali estratti. Sebbene il giudizio costituzionale non investa specificamente l'art. 38 della legge regionale n. 35/2015, sulla cui base sono stati adottati il regolamento e il relativo sistema di tracciabilità, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale potrebbe incidere sul regolamento, che si pone in posizione servente rispetto all'obbligo legislativo regionale e potrebbe restare privo di oggetto qualora venisse meno tale obbligo. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle censure dedotte né è stata adottata una decisione sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. b), L.R. Toscana n. 35/2015
La disposizione è indicata quale base normativa del regolamento comunale, che definisce criteri e modalità per valutare il rispetto dell'impegno di lavorazione dei materiali da taglio nella filiera locale.
art. 38, commi 5 e 6, L.R. Toscana n. 35/2015
Le disposizioni sono indicate quale fonte dell'obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento dei materiali da taglio nel sistema produttivo locale, rispetto al quale il regolamento comunale appronta un sistema di tracciabilità e verifica.
L.R. Toscana n. 52/2025
La legge regionale, modificando la L.R. n. 35/2015, è oggetto del giudizio di legittimità costituzionale pendente richiamato dal TAR; l'eventuale pronuncia di illegittimità potrebbe incidere sulla disciplina regolamentare impugnata.
art. 295 c.p.c.
È applicato quale fondamento della sospensione necessaria del processo in ragione della possibile influenza della futura decisione della Corte costituzionale sui giudizi amministrativi riuniti.
Massime di principio
- Ricorsi oggettivamente connessi, aventi ad oggetto il medesimo atto regolamentare e atti attuativi sostanzialmente coincidenti, possono essere riuniti per ragioni di economia processuale e uniformità della decisione.
- Il giudizio amministrativo può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. quando pende un giudizio di legittimità costituzionale la cui futura decisione può incidere concretamente sulla disciplina normativa presupposta dall'atto impugnato.
- Un regolamento comunale che si limiti a definire criteri e modalità di verifica di un obbligo imposto dalla legge regionale è strumentale e servente rispetto a tale obbligo; se la previsione legislativa presupposta viene meno, il regolamento può diventare privo di oggetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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