Sentenza n. 3358/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'esito della prova scritta del 21.10.2025, pubblicata il 28.10.2025, del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, in particolare della graduatoria finale del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e conseguente graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, inizialmente risultata inidonea con il punteggio di 20,00, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti, ha contestato la valutazione dei quiz n. 29, n. 30 e n. 32, sostenendo di avere fornito risposte corrette diverse da quelle indicate dalla commissione. Con riferimento al quiz n. 29, relativo al sinonimo di “propedeutico”, la risposta della candidata era stata inizialmente valutata erroneamente. Quanto al quiz n. 30, la ricorrente ha sostenuto la correttezza della risposta sub a), mentre l’amministrazione aveva indicato come corretta la risposta sub b). Per il quiz n. 32, concernente la posizione costituzionale dei magistrati, la candidata aveva scelto la risposta secondo cui essi sono al servizio esclusivo del popolo, contestando la correttezza della risposta sub c), secondo cui sono al servizio esclusivo della Nazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria della graduatoria e futura datrice di lavoro dei vincitori, mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, estranea all’iter concorsuale e non destinataria degli effetti degli atti della procedura. Nel merito, ha rilevato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente al quiz n. 29, poiché l’amministrazione aveva già rettificato in autotutela il punteggio della candidata in aumento. Ha invece respinto le censure relative ai quiz n. 30 e n. 32. Per il quiz n. 30, la risposta sub a) è stata ritenuta invalida perché poneva in relazione soggetti non omogenei, ossia l’esecutore della colonna sonora di un film e l’autore di un canto risorgimentale; la risposta sub b) è stata considerata corretta, assumendo che il termine “Italia” indicasse il dirigibile Italia e rilevando l’omogeneità del rapporto tra i due mezzi di trasporto coinvolti nei rispettivi eventi. Per il quiz n. 32, la risposta sub c) è stata ritenuta corretta sulla base dell’art. 98 Cost., che ricomprende i magistrati tra i pubblici impiegati soggetti a possibili limitazioni nell’iscrizione ai partiti politici e li riconduce allo Stato-apparato, distinto dallo Stato-comunità. Grazie al riconoscimento in autotutela del punteggio relativo al quiz n. 29, la candidata ha raggiunto la soglia di idoneità e ha superato la prova di resistenza. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e per il tempestivo intervento in autotutela dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La completezza del contraddittorio e della documentazione ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 98 Cost.
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
La disposizione è stata utilizzata per ritenere corretta la risposta secondo cui anche i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Massime di principio
- In una controversia concorsuale, il Ministero destinatario degli effetti della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori è legittimato passivamente, anche quando gli atti della procedura siano formalmente imputabili a una commissione o a un organismo concorsuale distinto.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri è priva di legittimazione passiva rispetto a una procedura concorsuale gestita dalla Commissione Interministeriale Ripam quando non risulti coinvolta nell’iter concorsuale né destinataria degli effetti degli atti impugnati.
- L’intervento dell’amministrazione in autotutela, con rettifica in aumento del punteggio concorsuale, determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla specifica valutazione rettificata; se la rettifica consente al candidato di raggiungere la soglia di idoneità, è soddisfatta la prova di resistenza e il ricorso conserva interesse quanto agli effetti della procedura.
- Nelle prove concorsuali basate su proporzioni verbali, la risposta deve stabilire tra le due coppie di termini una relazione omogenea e analoga; è invalida una risposta che colleghi elementi eterogenei e non riconducibili allo stesso tipo di rapporto concettuale.
- Ai sensi dell’art. 98 Cost., la qualificazione dei magistrati come pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione costituisce criterio per ritenere corretta la risposta concorsuale riferita al servizio esclusivo della Nazione, anziché quella riferita al servizio esclusivo del popolo.
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