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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05393/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un originario istituto di credito per crediti derivanti da rapporti di conto corrente, conto anticipi ed effetti cambiari insoluti nei confronti della debitrice principale e dei garanti. L’opposizione al decreto ingiuntivo è stata rigettata in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello. In Cassazione i garanti hanno dedotto: (1) violazione delle norme sulla cessione in blocco dei crediti bancari, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provata la legittimazione attiva della cessionaria sulla sola base della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza un autonomo convincimento e senza considerare che l’avviso indicava solo un insieme di crediti con informazioni orientative rinviate a un sito internet; (2) omesso esame di documenti relativi alla fideiussione sottoscritta da uno dei garanti, assumendo che la sottoscrizione del 2002 non integrasse una nuova fideiussione, ma solo una ricognizione della garanzia già prestata nel 1995.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva accertato la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della cessione in blocco disciplinata dall’art. 58 t.u.b. e della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, sufficiente a individuare senza incertezze i rapporti ceduti; ha inoltre escluso che la motivazione per relationem alla difesa della parte comportasse nullità, essendo il giudice pervenuto a un autonomo convincimento. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non riguardava un omesso esame del documento, ma una diversa interpretazione dello stesso, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia della cessione, ma ritenuto non decisivo alla luce della disciplina speciale della cessione in blocco dei crediti bancari

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione dei crediti in blocco è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, se i crediti sono individuabili per categorie senza incertezze

  • L. n. 130 del 1999

    richiamata dai ricorrenti nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione, disciplinata dalla normativa speciale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente di censurare la mera diversa valutazione o interpretazione di un documento, se il documento è stato esaminato dal giudice di merito

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la censura sulla interpretazione della fideiussione avrebbe richiesto specifiche doglianze di violazione dei criteri ermeneutici, qui mancate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la legittimazione del cessionario può essere provata mediante l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché i crediti siano identificabili per categorie con sufficiente precisione e senza incertezze.
  • La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel regime speciale delle cessioni bancarie/cartolarizzazioni, supplisce alla notificazione individuale e costituisce prova idonea della cessione, salvo specifica dimostrazione dell’inidoneità dei criteri identificativi adottati.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice faccia proprie le difese di parte, ma emerga comunque un autonomo convincimento riconducibile all’organo giudicante e una motivazione chiara, univoca ed esaustiva.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la sola interpretazione data dal giudice di merito a un documento, se il documento risulta esaminato; in tal caso occorre dedurre specificamente la violazione delle regole di interpretazione negoziale.
  • Per contestare l’interpretazione di una scrittura privata o di una fideiussione non basta affermare una lettura alternativa del testo, ma occorre denunciare l’inosservanza dei criteri ermeneutici codicistici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoIntermediazione finanziariaFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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