Cassazione Penale, Sentenza n. 20227/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Bologna (pena: 1 anno e 8 mesi e 500 euro di multa) deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629-bis c.p.p. e vizio di motivazione. Stamato lamentava di non aver avuto effettiva conoscenza della 'vocatio in iudicium': aveva eletto domicilio presso un difensore di fiducia che, tuttavia, aveva rinunciato al mandato (rinuncia non comunicata all'imputato), la notifica dell'avviso di conclusione indagini risaliva al 15/09/2008 e il decreto di citazione era del 6/05/2015 notificato al difensore domiciliatario rinunciante e al difensore d'ufficio; l'imputato non sarebbe stato messo a conoscenza degli sviluppi, per cui non si può ritenere una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha censurato la Corte d'appello per aver dato rilievo automatico alla sola elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (poi rinunciante) senza accertare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della vocatio in iudicium. La Cassazione ha disposto che la Corte territoriale esamini più approfonditamente, sulla base degli atti, se sussistano elementi tali da dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dello Stamato o la sua volontaria sottrazione; in mancanza di tali elementi la rescissione del giudicato non può essere esclusa.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo da parte del condannato; richiede che la mancata conoscenza non sia 'colpevole'. La Corte ha interpretato la norma alla luce delle Sezioni Unite e della giurisprudenza europea, ritenendo che la mera elezione di domicilio presso un difensore in fase di indagini non prova da sola l'effettiva conoscenza della 'vocatio in iudicium'.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti dell'elezione di domicilio e dell'irreperibilità in relazione al processo celebrato in assenza. La Corte ha richiamato la presunzione relativa di volontaria sottrazione prevista dalla norma ma ha precisato che tale presunzione non opera automaticamente quando il domiciliatario è un difensore che ha rinunciato al mandato o quando la nomina è avvenuta in fase embrionale delle indagini.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di notifica personale ad opera della polizia giudiziaria quando il giudice non ha la certezza della conoscenza personale della citazione; la Corte ha richiamato il principio che, in mancanza di certezza, occorre procedere a notifica personale.
art. 175, comma 2 (previgente) cod. proc. pen.
art. 175, comma 2 c.p.p. (previgente)
Richiamato in relazione al concetto di 'effettiva conoscenza' del procedimento: la giurisprudenza interpretativa ha stabilito che per effettiva conoscenza si intende la conoscenza dell'accusa formalizzata in un atto di vocatio in iudicium, non la mera esistenza di indagini.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Innaro, Ismail, Corti UE)
Sez. U: n. 28912/2019 (Innaro); Sez. U: n. 23948/2019 (Ismail); sent. Corte EDU Somogyi 18/5/2004; Sejdovic 10/11/2004
Le Sezioni Unite e la Corte EDU hanno precisato che la celebrazione del processo in assenza è compatibile solo se è certa l'effettiva conoscenza della citazione e dell'accusa; la nomina del difensore e l'elezione di domicilio hanno rilievo solo se concretamente attestano un rapporto informativo effettivo tra difensore e imputato.
Corte costituzionale, sent. n. 31/2017
sent. Corte cost. n. 31/2017
Utilizzata come riferimento per l'interpretazione degli 'indici' di conoscenza: gli indici (es. domicilio eletto) vanno valutati 'secondo la loro funzione' e non automaticamente considerati prova di conoscenza.
Massime di principio
- L'effettiva conoscenza del procedimento coincide con la ricezione di un provvedimento formale di 'vocatio in iudicium' che indichi accusa, luogo e data del giudizio: la mera notizia di indagini non è sufficiente.
- La nomina di un difensore e l'elezione di domicilio possono far sorgere una presunzione relativa di conoscenza, ma il giudice deve accertare l'effettività del rapporto tra imputato e difensore (accettazione del mandato, comunicazioni effettive, mancata rinuncia non comunicata, ecc.).
- Se il domiciliatario è un difensore che ha rinunciato al mandato prima della notificazione della vocatio in iudicium, la sola elezione di domicilio non prova l'effettiva conoscenza e non vale a escludere la rescissione del giudicato.
- In presenza di dubbi sulla effettiva conoscenza, il giudice deve adottare misure più incisive di ricerca della conoscenza (es. notifica personale ad opera della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.).
- L'onere della prova della 'incolpevole' mancata conoscenza è a carico dell'interessato, ma la presunzione di sottrazione volontaria opera solo quando gli indici di conoscenza siano chiari e concreti; non è ammessa una valutazione meramente formale o automatica.
- Ritardi temporali rilevanti tra la comunicazione delle indagini e la citazione a giudizio (soprattutto se intervenuti con cambi di difensore o rinunce non comunicate) sono elementi che vanno considerati e possono rafforzare l'ipotesi di mancata effettiva conoscenza.
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