Cassazione Civile, Ordinanza n. 35553/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. In presenza dell'adesione della controricorrente, non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La fondazione ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano; nel corso del giudizio di legittimità ha tuttavia dichiarato di rinunciare al ricorso. La società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Dal testo non emergono i fatti sostanziali originari della controversia né i motivi di censura del ricorso, poiché l'ordinanza si limita a prendere atto della rinuncia e della relativa accettazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la controparte aderisce alla rinuncia, la Corte non provvede alla condanna alle spese nei termini indicati dall'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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