Sentenza n. 4762/2026 - Milano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano dell’8 luglio 2025 di revoca della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato con vari motivi il decreto del Questore di Milano dell’8 luglio 2025 che revocava la licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti. Respinta la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, il TAR ha chiesto alla ricorrente di precisare se persistesse l’interesse alla decisione nel merito, anche alla luce della cessione dei locali a un’altra società, che aveva presentato una SCIA al Comune di Milano l’11 maggio 2026. La ricorrente non ha risposto alle sollecitazioni né ha manifestato interesse prima o durante la camera di consiglio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi contro la revoca della licenza e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, quando sussistono elementi fondati per dubitare della persistenza dell’interesse e il giudice fissa un’apposita udienza, l’inerzia della parte, nonostante un avviso regolarmente comunicato che prospetti la possibile improcedibilità e la possibilità di chiedere la decisione nel merito, possa essere valutata come prova della sopravvenuta carenza d’interesse. Spese integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Dal dovere di cooperazione processuale può derivare, in presenza di fondati elementi che facciano dubitare della persistenza dell’interesse, l’onere della parte ricorrente di confermare che permane l’interesse a una decisione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...
La disposizione consente e impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità quando sopravvenga il difetto d’interesse alla decisione.
Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza d’interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte; nel caso deciso, la mancata risposta alle sollecitazioni e la mancata manifestazione d’interesse dopo un avviso esplicito hanno costituito un comportamento univoco rilevante.
Massime di principio
- Quando emergono fondati elementi per ritenere che l’interesse alla decisione possa essere venuto meno, il giudice amministrativo può fissare un’apposita udienza per verificarne la persistenza e chiedere alla parte ricorrente di confermarla, in coerenza con il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo.
- La mancata manifestazione espressa della persistenza dell’interesse può fondare la declaratoria d’ufficio d’improcedibilità se la parte è stata regolarmente avvisata che l’inerzia potrà essere valutata a tale fine e che, in caso di conferma dell’interesse, la causa potrà essere fissata per la decisione nel merito.
- Ai fini dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale successivo alla proposizione del ricorso può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse, concorrendo con gli elementi fattuali che hanno determinato la verifica giudiziale.
Come è indicizzato
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