Sentenza n. 5638/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino - sezione Lavoro n. 857/25 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 2643/2024, pubblicata in data 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 857/2025, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, pubblicata l'8 ottobre 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500 tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000. Ha dedotto l'inerzia del Ministero nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto con accessori, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza: ha ritenuto ammissibile l'azione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., verificati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se, per il decorso del termine di due anni previsto dal giudice ordinario, non fosse più possibile fruire del beneficio tramite la carta, il Ministero dovrà corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'inerzia imputabile all'amministrazione non può pregiudicare la ricorrente né esonerare il Ministero dall'adempimento. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di inottemperanza, di provvedere anche agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l'indisponibilità di fondi o di cassa non costituisce impedimento legittimo. La domanda di astreintes è stata respinta perché la misura non è stata ritenuta equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando si chiede alla pubblica amministrazione di conformarsi al comando contenuto nella decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato per il rito camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato elemento che consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Il beneficio economico riconosciuto come carta elettronica del docente può essere attuato, se è trascorso il termine per la fruizione in forma digitale per inerzia imputabile all'amministrazione, mediante pagamento del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando il termine per fruire in forma digitale di un beneficio economico riconosciuto in giudizio sia decorso per un ritardo imputabile all'amministrazione, l'obbligo può essere eseguito mediante pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, attribuendogli i compiti necessari a completare le fasi contabili e di pagamento; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica l'inesecuzione del giudicato.
- La condanna alle astreintes non consegue automaticamente all'accoglimento dell'ottemperanza: la relativa misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, non sia ritenuta equa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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