Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19169/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 09/11/2023 che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del G.I.P. del 20/10/2023 che aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di ricettazione ed estorsione in concorso. Il difensore deduceva, sinteticamente: violazione degli artt. di rito in relazione alla gravità indiziaria e alla motivazione (art. 606 c.1 lett. c) ed e) cod.proc.pen.), mancata autonoma valutazione e nullità per omessa valutazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.pen. (sostanziale ricalco della richiesta cautelare), carenza di elementi specifici a carico del Merante circa la partecipazione all'estorsione (pagamento di esigua somma, assenza di minacce, spiegazione del versamento come ricompensa per un passaggio), carenza di prova della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene in relazione alla ricettazione, e criticità riguardo alle esigenze cautelari (assenza di pericolo di recidiva significativo, lontananza temporale dei precedenti, idoneità degli arresti domiciliari eventualmente in diversa abitazione o comune).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. Motivazione: il giudice del riesame e il G.I.P. avevano fornito adeguata motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari; la gravità indiziaria è ricavabile dalle prime dichiarazioni della persona offesa e dalle videoregistrazioni che dimostrano la partecipazione del Merante agli incontri nei quali la vittima ha versato una somma e ha ottenuto la restituzione dell'autovettura, somma poi divisa tra Merante e altro soggetto (elemento indicativo della ricezione del bene e dell'estorsione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera estorsione anche la richiesta di denaro per la restituzione di un bene illecitamente sottratto, e ha ritenuto integrata la fattispecie. Quanto all'adeguatezza della misura, la questione è divenuta in parte priva di interesse perché nel frattempo il G.I.P. ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (provvedimento del 15/03/2024), rendendo superfluo il sindacato sulla misura originaria. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) ed e)

    Richiamato come base delle censure in cassazione rispetto alla motivazione su gravità indiziaria e esigenze cautelari; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (verifica dell'adeguatezza della motivazione, non riassunzione di fatto).

  • art. 606 cod.proc.pen. comma terzo

    Norma sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione.

  • art. 291 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la presunta omessa valutazione dei requisiti per la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che G.I.P. e tribunale del riesame abbiano adeguatamente motivato rispetto a tali requisiti.

  • art. 629 cod.pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: la Corte afferma che la richiesta di denaro per la restituzione di un bene sottratto incide sulla libertà di determinazione della vittima e integra minaccia rilevante, configurando estorsione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamato nell'esposizione dei motivi di ricorso (sintesi dei motivi ai sensi di tale disposizione); non ha inciso sull'esito della cassazione.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria è limitato: la Cassazione verifica se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sua valutazione secondo logica e diritto, ma non riesamina i fatti come giudice di merito.
  • La richiesta di denaro per la restituzione di un bene illecitamente sottratto può integrare il reato di estorsione; il pagamento e la restituzione del bene costituiscono elementi indizianti rilevanti.
  • Se la misura cautelare viene attenuata o sostituita nel corso del processo (es. custodia in carcere sostituita con arresti domiciliari), il vizio relativo all'adeguatezza della misura originaria può diventare privo di interesse e rendere inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per contestare con successo una misura cautelare è utile dimostrare omissioni concrete nella motivazione (assenza di ragionamento sulle esigenze cautelari o sui requisiti normativi) o fatti nuovi che incidano sulle esigenze di prevenzione o di reiterazione; mere contestazioni di valutazione non sono sufficienti in cassazione.
  • L'efficacia degli arresti domiciliari come misura alternativa va valutata caso per caso: il proponente dovrebbe indicare soluzioni concrete (diversa abitazione, controllo con strumenti idonei, cambiamento di residenza) per dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.