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Sentenza

Sentenza n. 1902/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1498/2025 del 04/04/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, notificata il 9 aprile 2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di 500 euro oltre accessori. Deduceva l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva delle pronunce nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anziché presso quella competente di Catania. Il TAR aveva quindi ordinato la rinnovazione della notificazione. Dopo la rinnovazione, l’amministrazione ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita mediante accredito della somma sul borsellino elettronico dell’interessato in data 15 dicembre 2025. Il ricorrente insisteva anche per la rifusione delle spese, sostenendo che l’adempimento era intervenuto dopo la notifica originaria del ricorso, effettuata il 19 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva spontaneamente adempiuto al giudicato mediante l’accredito del beneficio il 15 dicembre 2025. Il Collegio ha tuttavia escluso che il ricorso fosse originariamente inammissibile per l’avvenuto soddisfacimento del credito: in applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza e retroagisce alla data della notificazione originaria. Poiché l’adempimento era intervenuto dopo la prima notificazione del ricorso, sussistevano in astratto le condizioni per l’accoglimento della domanda di ottemperanza al momento della sua proposizione. Le spese sono state quindi regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico delle amministrazioni intimate, liquidate in complessivi 189 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudice ordinario alla fruizione della Carta elettronica per l’anno scolastico 2024/2025.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il termine dilatorio è richiamato quale presupposto temporale per l’esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    la rinnovazione impedisce ogni decadenza

    La rinnovazione della notificazione di un ricorso irritualmente notificato impedisce la decadenza e consente la retroazione degli effetti alla notificazione originaria.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese di lite e della loro distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie spontaneamente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che ciò escluda la valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
  • La rinnovazione della notificazione di un ricorso amministrativo irritualmente notificato, disposta ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., impedisce ogni decadenza e retroagisce alla data della notificazione originaria.
  • Se l’amministrazione adempie dopo la notificazione originaria del ricorso, ma prima della rinnovazione della notificazione viziata, l’azione non è inammissibile per soddisfacimento del credito anteriore alla notificazione valida: la retroazione degli effetti della rinnovazione rende rilevante la data della prima notificazione ai fini della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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