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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202503758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, l'importo complessivo di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Nonostante la definitività e la notificazione del titolo, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero a un giudicato idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri e le spese aventi titolo nella pronuncia e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha rilevato inoltre che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla l. n. 30 del 1997, prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del riconoscimento economico contenuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi e l'entità effettiva del credito devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'eventuale onere del contributo unificato a carico dell'Amministrazione secondo legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il creditore dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione e l'inadempimento dell'amministrazione obbligata; in tal caso il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
  • L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'ammontare del credito deve essere ricavato dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che la quantificazione proposta dal creditore vincoli definitivamente l'amministrazione.
  • Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute da amministrazioni statali o enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore e munito dei poteri necessari per determinare il credito residuo e adottare gli atti contabili occorrenti al pagamento.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, anche considerando la natura minima e standardizzata dell'attività processuale richiesta in controversie seriali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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