Sentenza del 08/03/2016 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Tassaautomobilistica - recupero del tributo - termine triennale - interruzione - nonè possibile - avviso di accertamento - notifica entro il termine - scissionedegli effetti perfezionativi - tempestività - consegue. Le cd."tasse automobilistiche" previste dal d.l. 953/82 e di spettanza regionaledevono essere recuperate entro tre anni dal momento in cui sono dovute. Taletermine, che non può essere oggetto né di interruzione né di sospensione,impone all'Amministrazione competente quantomeno la notifica dell'avviso diaccertamento prima dello scadere di esso. La notifica si considera in ogni casotempestiva, secondo il principio della scissione degli effetti perfezionatividella stessa, quanDo la consegna del piego all'ufficiale giudiziario avvieneentro l'anzidetto termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è considerata tempestiva quando la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario avviene entro il termine triennale, anche se il destinatario riceve materialmente l'atto in un momento successivo. Il testo non indica espressamente l'esito processuale, né identifica con certezza le parti; pertanto non è possibile stabilire in modo documentato se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale l'Amministrazione può recuperare le tasse automobilistiche previste dal d.l. 953/1982. Il termine è triennale e decorre dal momento in cui il tributo è dovuto. Secondo il principio richiamato, tale termine non può essere interrotto né sospeso e l'Amministrazione deve almeno notificare l'avviso di accertamento entro la sua scadenza. La notifica è tempestiva se, entro il termine, il piego viene consegnato all'ufficiale giudiziario, in applicazione del principio della scissione degli effetti perfezionativi della notificazione.
Norme richiamate
d.l. 953/1982
Le tasse automobilistiche di spettanza regionale devono essere recuperate entro tre anni dal momento in cui sono dovute.
Principio della scissione degli effetti perfezionativi della notificazione
Per il notificante, la notifica si perfeziona quando l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine previsto; per il destinatario, gli effetti si producono con la ricezione.
Massime di principio
- Per il recupero delle tasse automobilistiche l'Amministrazione deve rispettare un termine triennale, che non può essere prorogato mediante atti interruttivi o sospensivi.
- È sufficiente che l'avviso di accertamento venga consegnato all'ufficiale giudiziario entro la scadenza del termine; la ricezione successiva da parte del contribuente non rende di per sé tardiva la notifica.
- Quando si valuta la tempestività di una notifica occorre distinguere la data di consegna dell'atto al soggetto notificatore dalla data di ricezione del destinatario.
- In una controversia concreta è essenziale verificare la data di scadenza del tributo e la prova della consegna del piego all'ufficiale giudiziario.
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