Sentenza n. 373/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - della nota inviata via PEC da ESTAR l’08.10.2025, con la quale ha comunicato che “in riferimento alla diffida indicata in oggetto, pervenuta a questa struttura tramite PEC in data 30/09/2025, si comunica che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 06/10/2025, come attestato da apposito verbale agli atti, al fine di esaminare le questioni sollevate in merito alla codifica dei Dispositivi Medici inclusi nell’“Allegato può contenere”. A seguito della discussione, la Commissione ha concordato che, qualora dovessero emergere specifiche esigenze da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“Allegato può contenere” potranno essere integrati nel corso dell’esecuzione contrattuale, previa valutazione da parte della stessa Commissione Giudicatrice. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere” e che, sin dall’avvio dei contratti, il relativo percorso di integrazione è stato avviato, come noto alla Sua Assistita”, con riferimento al Lotto n. 19; - del verbale della Commissione Giudicatrice del 06.10.2025; se ed in quanto occorrer possa, sempre con riferimento al Lotto n. 19: - del verbale della Commissione Giudicatrice dell’11.06.2025; - della nota di ESTAR del 02.07.2025; - della determinazione n. 989 del 30.07.2025, recante il differimento del termine per la stipula dei contratti di accordo quadro relativo alla procedura in oggetto; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti, anche in relazione agli atti non conosciuti e istanze cautelari, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni; nonché per la condanna di ESTAR a dare puntuale esecuzione, con riferimento al Lotto n. 19, alla determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante l’aggiudicazione della “Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (cpv 33183200-8)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di ESTAR dell’8 ottobre 2025 e verbale della Commissione giudicatrice del 6 ottobre 2025, relativi alla mancata contrattualizzazione e codificazione dei dispositivi indicati nell’“Allegato può contenere” del lotto n. 19
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria del lotto n. 19 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di protesi ortopediche, ha contestato la decisione di ESTAR di non contrattualizzare né codificare tutti i dispositivi indicati negli allegati C.4bis e C.4.1bis, tra cui un sistema di pianificazione chirurgica. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli atti di gara e carenza dei presupposti di fatto, sostenendo che i dispositivi fossero pertinenti all’oggetto del lotto, offerti a completamento dell’impianto tipo o come ampiezza di gamma e valutati ai fini del punteggio tecnico; difetto di motivazione; contraddittorietà rispetto all’aggiudicazione e agli altri atti della procedura; violazione degli artt. 17, 18 e 120 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza, buona fede e tutela dell’affidamento; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, ritenendo che ESTAR avesse illegittimamente modificato o rettificato l’aggiudicazione. ESTAR ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la lesione fosse già conoscibile dagli atti del luglio 2025, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse: la determina n. 989 del 30 luglio 2025 e i verbali della Commissione giudicatrice, in particolare quello dell’11 giugno 2025, avevano già stabilito che sarebbero stati contrattualizzati e codificati soltanto i dispositivi oggetto dell’offerta, inclusi quelli a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza di gamma, mentre i prodotti dell’“Allegato può contenere”, non pertinenti allo stretto oggetto del lotto, non sarebbero stati contrattualizzati, salva la possibile integrazione in fase esecutiva su richiesta delle aziende utilizzatrici e previa valutazione della Commissione. La nota dell’8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 erano quindi atti meramente confermativi, privi di autonoma lesività. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la determina del 30 luglio 2025, dalla quale il quadro lesivo risultava già completo. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che la scelta di limitare la contrattualizzazione ai dispositivi relativi all’impianto tipo era conforme alla lex specialis, mentre i dispositivi degli allegati C.4bis e C.4.1bis non erano compresi nello stretto oggetto del lotto. L’erronea allegazione di tali modelli alla determina di aggiudicazione n. 395 del 21 marzo 2025 costituiva una svista materiale, obiettivamente riconoscibile e non idonea a ingenerare un affidamento incolpevole circa l’ampliamento dell’oggetto dell’aggiudicazione; la successiva determina n. 989 del 30 luglio 2025 aveva legittimamente chiarito la portata dell’aggiudicazione. Anche le note contenenti tracciati erronei non erano idonee a modificare l’oggetto del lotto o la volontà amministrativa già cristallizzata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 4.000,00 oltre accessori in favore di ESTAR; nulla è stato disposto sulle spese delle parti non costituite.
Norme richiamate
artt. 74 e 120 c.p.a.
Il giudizio è stato trattato secondo il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento; il ricorso è stato definitivamente deciso con sentenza.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché gli atti dell’amministrazione chiarivano la ragione della mancata contrattualizzazione dei dispositivi dell’“Allegato può contenere”.
artt. 17, 18 e 120 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente in relazione alla pretesa modifica dell’aggiudicazione, ma il giudice ha escluso che gli atti impugnati avessero modificato l’oggetto dell’aggiudicazione.
art. 3 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento ai principi applicabili alla procedura di gara, senza che il giudice ravvisasse una loro violazione.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il richiamo ai principi di buona fede e tutela dell’affidamento non conduceva all’accoglimento, poiché l’erronea allegazione dei modelli era una svista riconoscibile e non idonea a fondare un affidamento incolpevole.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Il giudice ha escluso la necessità di verificare i presupposti dell’autotutela decisoria, ritenendo che gli atti successivi non costituissero una revoca o un annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, ma chiarissero una precedente svista materiale.
Massime di principio
- La lesione derivante dalla delimitazione dell’oggetto di un’aggiudicazione deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dall’atto che rende compiutamente conoscibile tale delimitazione; gli atti successivi meramente confermativi non riaprono il termine né sono autonomamente lesivi.
- Un atto successivo è meramente confermativo quando si limita a ribadire una precedente determinazione senza svolgere una nuova istruttoria o adottare una nuova autonoma valutazione della situazione giuridica dell’interessato; la sua impugnazione è inammissibile per difetto originario di interesse se l’atto lesivo precedente è divenuto inoppugnabile.
- Nelle procedure di gara, la contrattualizzazione può essere limitata ai prodotti ricompresi nell’effettivo oggetto del lotto e nella lex specialis; i prodotti indicati in un allegato meramente eventuale o “può contenere”, estranei allo stretto oggetto del lotto, non devono essere necessariamente contrattualizzati, salva la loro eventuale integrazione in fase esecutiva secondo gli istituti previsti dal codice dei contratti pubblici.
- L’erronea allegazione di documenti a un provvedimento non amplia l’oggetto dell’aggiudicazione quando, alla luce del contenuto complessivo degli atti di gara e del provvedimento, l’errore materiale sia obiettivamente riconoscibile come una svista e non esprima una diversa volontà amministrativa; in tal caso la rettifica può chiarire la portata dell’atto senza integrare esercizio di autotutela decisoria.
- L’errore materiale è riconoscibile quando consiste in una discrasia tra volontà sostanziale e manifestazione formale, obiettivamente rilevabile dall’atto secondo un criterio di normalità, senza necessità di un particolare sforzo valutativo o interpretativo; la riconoscibilità esclude, di regola, un affidamento incolpevole del destinatario.
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