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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30416/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione dell'oro sequestrato oppure, in subordine, del controvalore, sostenendo di essere depositaria terza di buona fede rispetto al depositante Esposito Group S.p.A. Contestava le ordinanze precedenti e rivendicava un interesse concreto e attuale all'attribuzione del controvalore. Il Tribunale del riesame e la Corte hanno osservato che l'oro era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario (con ricavo di euro 3.399.201,35 destinati al FUG), che non erano stati dedotti fatti nuovi rispetto all'ordinanza del 24 novembre 2023 e che la materia relativa alla tutela dei terzi e alla restituzione del controvalore è regolata dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. con rinvio al d.lgs. n.159/2011, dovendosi rivolgere all'amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell'attuazione della misura (artt. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di novità e per il mancato rispetto della ratio decidendi dei provvedimenti impugnati; ha confermato che non è possibile la restituzione in forma specifica essendo l'oro già alienato e che la richiesta del controvalore deve essere proposta secondo le procedure previste dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e dal d.lgs. n.159/2011 (all'amministratore giudiziario e, se controversia, al giudice dell'attuazione). È stato inoltre disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e versi una somma determinata, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e della mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'esecuzione della misura cautelare reale e rinvia espressamente alla disciplina del d.lgs. n.159/2011 per la tutela dei terzi e per i rapporti con la liquidazione giudiziaria: le questioni di legittimazione, titolo di detenzione, buona fede del terzo e diritto alla restituzione del controvalore devono essere prospettate all'amministratore giudiziario e, se contestate, decise dal giudice dell'attuazione della misura secondo il d.lgs. n.159/2011

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Titolo IV, Libro I)

    Disciplina le procedure di tutela dei terzi e le modalità di liquidazione/attuazione delle misure patrimoniali; il giudice dell'attuazione e le norme indicate sono le sedi competenti per giudicare richieste di restituzione del controvalore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorrente inammissibile debba sostenere le spese del procedimento; qui utilizzato per addebitare al ricorrente le spese di cassazione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per modulare l'entità della somma dovuta dal ricorrente alla luce dell'assenza di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; ha informato la decisione di imporre un versamento calibrato sulla consistenza della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se il bene oggetto del sequestro è stato già alienato dall'amministratore giudiziario, non è possibile ottenere la restituzione in forma specifica: il rimedio è la richiesta del controvalore secondo le procedure previste dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e dal d.lgs. n.159/2011
  • Le domande di terzi (titolarità, buona fede, diritto alla restituzione, solvibilità della debitrice depositaria) vanno preliminarmente prospettate all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura (artt. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011), non alla Corte di cassazione in sede di impugnazione straordinaria
  • Non possono essere riproposte davanti al giudice questioni già decise in precedenti ordinanze a meno che non emergano fatti nuovi o circostanze non previamente conosciute; la mancanza di novità rende inammissibile l'impugnazione
  • L'appello cautelare deve rispettare requisiti formali e individuare con specificità i punti censurati e i motivi di fatto e diritto; la genericità o la riproposizione di questioni già decise determina l'inammissibilità
  • Il terzo che invoca la restituzione del controvalore deve dimostrare il titolo della detenzione e la buona fede e seguire la procedura prevista; diversamente incorre nell'inammissibilità della domanda e nell'addebito delle spese processuali

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