Cassazione Penale, Ordinanza n. 32976/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano: a) il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) la mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, e in parte generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna; non emergono questioni interpretative specifiche.
art. 341-bis c.p.
Norma richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna; non emergono questioni interpretative specifiche.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non offrono una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione congrua e coerente.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, comprese le attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva, devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto, risultano generiche e inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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