Sentenza n. 829/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 489/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 1554/2023, pubblicata in data 26.07.2024, notificata in data 01.08.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma corrispondente a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. La sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata a mezzo PEC al Ministero il 1° agosto 2024 presso il domicilio reale e, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. La domanda non comprendeva le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non avrebbe avuto legittimazione a proporre ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato la natura di titolo esecutivo della sentenza civile, la regolare notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza e l'omessa esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dalla sentenza del Tribunale di Ivrea entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente. Il commissario dovrà operare entro ulteriori 60 giorni dalla segnalazione della ricorrente, corredata anche dal codice fiscale, dell'inutile decorso del termine. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la natura seriale delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per il riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione; dopo le modifiche richiamate dal giudice non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che consente l'attestazione di conformità del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia stato regolarmente attestato conforme all'originale, notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- L'omessa contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consente di ritenere accertata l'inottemperanza e di adottare direttamente l'ordine di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, assegnando all'amministrazione un termine per adempiere e al commissario un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
- Le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari non possono essere richieste in ottemperanza dalla parte assistita, priva di legittimazione rispetto a tale capo della pronuncia.
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