Cassazione Civile, Ordinanza n. 30454/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale con cui era stata attribuita una rendita catastale presunta a un fabbricato non dichiarato in catasto, insistente su un terreno di proprietà dei ricorrenti al 50%. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo che il fondo era da tempo abusivamente occupato da un terzo, il quale vi aveva edificato un manufatto abusivo poi mai demolito nonostante ordinanza comunale; perciò essi non potevano essere considerati proprietari del fabbricato per accessione né titolari di un diritto reale idoneo a giustificare l’imposizione. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamentando che la CTR avesse male interpretato la disciplina sull’aggiornamento delle rendite catastali e le norme civilistiche su proprietà, accessione e ius tollendi, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità in materia di presupposti dell’accessione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che la CTR aveva correttamente applicato la disciplina in tema di attribuzione di rendita presunta agli immobili e le norme civilistiche richiamate: il fabbricato abusivamente costruito sul terreno di proprietà dei ricorrenti era divenuto di loro proprietà per accessione ex art. 934 c.c., con conseguente legittimità dell’attribuzione della rendita catastale presuntiva a loro carico. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato riqualificato come censura di merito non scrutinabile in cassazione.
circolare n. 3/T del 10 agosto 2010
Richiamata come disciplina esplicativa dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 2010 in tema di aggiornamento delle rendite catastali presunte.
art. 19 del d.l. n. 78 del 2010
È la base normativa dell’attribuzione della rendita catastale presunta agli immobili non dichiarati.
art. 832 c.c.
Richiamato in materia di contenuto del diritto di proprietà.
art. 934 c.c.
La Corte lo applica quale titolo di acquisto a titolo originario per accessione: il proprietario del suolo diventa proprietario del manufatto costruito sul terreno.
art. 936 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulla proprietà e sull’accessione, ma non decisivo rispetto alla ratio finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. n. 962 del 2015
Richiamata per il principio per cui in cassazione non è ammessa una revisione del ragionamento decisorio e del giudizio di fatto.
Cass. n. 19151 del 2016
Richiamata a sostegno del limite al sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
Cass. n. 20958 del 2019
Richiamata per affermare che il fabbricato costruito sul terreno altrui o del proprietario del suolo segue il fondo per accessione, con conseguenze anche catastali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una richiesta di revisione del ragionamento decisorio e del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, quando la censura sia solo formalmente qualificata come violazione di legge.
- In tema di attribuzione della rendita catastale presunta, il fabbricato abusivamente costruito su un terreno appartiene al proprietario del suolo per effetto dell’accessione, con conseguente legittimità dell’imposizione catastale a suo carico.
- L’occupazione abusiva del terreno o l’abusività della costruzione non escludono, di per sé, l’operatività del principio dell’accessione in favore del proprietario del fondo, finché il manufatto insista sul suolo di sua proprietà.
- La qualificazione della censura in cassazione dipende dal suo contenuto sostanziale: se mira a contestare l’apprezzamento delle prove o dei fatti, essa è inammissibile o comunque infondata come doglianza di legittimità.
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